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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08776/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un gruppo di acquirenti aveva convenuto in giudizio la società venditrice di villette a schiera lamentando gravi vizi di insonorizzazione e chiedendo il costo di eliminazione dei difetti o il risarcimento del danno. La venditrice aveva chiamato in causa, tra gli altri, il progettista e direttore dei lavori; questi aveva a sua volta chiamato in garanzia la propria assicurazione professionale. La Corte d'appello aveva condannato la venditrice e il progettista/direttore al pagamento del deprezzamento degli immobili, ritenendo che il difetto acustico pregiudicasse il normale godimento delle villette e non fosse eliminabile senza incidere su proprietà di terzi e sulla fruibilità degli immobili. Quanto alla manleva, aveva accolto solo parzialmente la domanda della venditrice verso il progettista/direttore, limitandola al 50%, e aveva rigettato la domanda di manleva di quest'ultimo verso l'assicurazione. Il ricorso principale censurava: 1) l'interpretazione del contratto di assicurazione, sostenendo che la clausola speciale invocata dalla Corte d'appello riguardasse solo i difetti che rendono l'opera inidonea all'uso, mentre qui si trattava di un mero deprezzamento dell'immobile, con conseguente operatività della clausola generale di responsabilità civile; 2) la pretesa applicazione di una clausola vessatoria non specificamente approvata; 3) l'omessa applicazione dell'art. 1227 c.c. e la mancata considerazione della contestazione della società venditrice circa la mancata attivazione di decadenza e prescrizione verso gli acquirenti; 4) vizi relativi alla ctu, alla mancata integrazione/rinnovazione e al preteso omesso esame di elementi tecnici che avrebbero ridotto il danno. La società venditrice ha proposto ricorso incidentale contro la limitazione al 50% della manleva, sostenendo che, essendo accertata la responsabilità concorrente di appaltatore e progettista/direttore dei lavori, il vincolo verso il committente era solidale e la manleva doveva coprire l'intero danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea l'interpretazione della clausola assicurativa: la clausola speciale invocata dalla Corte territoriale si riferiva ai soli gravi difetti che rendono l'opera inidonea all'uso, mentre la stessa Corte d'appello aveva qualificato il vizio come difetto di insonorizzazione che incideva sul normale godimento e sul valore dell'immobile, non sull'inidoneità all'uso. Ha quindi cassato la sentenza su tale punto. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha rigettato/in sostanza dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la doglianza sulla mancata eccezione di decadenza e prescrizione e che la censura sull'art. 116 c.p.c. era impropria. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per mescolanza di censure eterogenee e mancanza di specifica intelligibilità. Ha poi accolto il ricorso incidentale della società venditrice, affermando che, quando i concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori concorrono a causare il danno al committente, opera la solidarietà ex artt. 2055 e 1292 c.c. e la ripartizione interna delle quote non può limitare il diritto del creditore/committente a chiedere l'intero a ciascun condebitore; la quota del 50% rileva solo nei rapporti interni tra condebitori. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per il riesame coerente con i principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale nell'interpretazione del contratto e nella regolazione della responsabilità

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che cumulava censure incompatibili

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    i criteri di interpretazione del contratto impongono di attenersi al significato letterale e sistematico della clausola; non può applicarsi una clausola limitativa a un vizio diverso da quello testualmente contemplato

  • art. 1341, secondo comma, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di specifica approvazione della clausola limitativa; la Corte lo ha ritenuto assorbito

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per sostenere il concorso colposo del creditore; la Corte ha rilevato che la censura non coglieva la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché contraddetta dallo stesso ricorrente, che riconosceva una contestazione espressa in primo grado

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o pretenda di valutarla secondo prudente apprezzamento non consentito

  • art. 2055 c.c.

    in caso di concorso di cause o inadempimenti che abbiano efficacemente prodotto il danno, opera la responsabilità solidale verso il danneggiato; la ripartizione delle quote ha rilievo solo interno

  • art. 1292 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2055 c.c. per fondare la solidarietà passiva tra i condebitori responsabili del danno

  • art. 2053 c.c.

    menzionato nella motivazione della Corte d'appello e nel riepilogo del ricorso, ma non costituisce il fondamento decisivo della cassazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel quarto motivo per lamentare lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quarto motivo per lamentare violazione del contraddittorio e della parità delle parti

  • art. 113 c.p.c.

    evocato nel quarto motivo in modo ritenuto inconferente rispetto alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • La clausola di polizza che estende la garanzia ai soli gravi difetti dell'opera che rendono il bene inidoneo all'uso non può essere applicata a difetti che, pur incidendo sul godimento o sul valore dell'immobile, non ne compromettano l'idoneità funzionale all'uso previsto.
  • Nell'interpretazione del contratto assicurativo occorre distinguere tra clausole generali di copertura della responsabilità civile e clausole speciali limitative o derogatorie: il giudice deve applicare la previsione coerente con il concreto tipo di danno accertato.
  • La responsabilità dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori verso il committente è solidale quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno; la ripartizione interna delle quote non riduce il diritto del creditore di pretendere l'intero da ciascun condebitore.
  • La limitazione o ripartizione pro quota della responsabilità ha rilievo soltanto nei rapporti interni tra condebitori e non può essere opposta al danneggiato per comprimere il quantum esigibile.
  • La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce un'erronea attribuzione del valore della prova o l'applicazione indebita del prudente apprezzamento a prova legale; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo confuso vizi di omessa pronuncia, difetto di motivazione, violazione di legge e censure tecniche non logicamente ordinate, demandando alla Corte la selezione e costruzione delle singole doglianze.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneAppaltoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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