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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36004/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale come amministratore della COMI s.r.l. (fallita). Ha dedotto: 1) vizio di motivazione e mancanza dell'elemento soggettivo perché aveva affidato la tenuta della contabilità a un commercialista e si era limitato a firmare atti; gli esborsi a lui imputati deriverebbero da somme entrate in società per rimborsi IVA illeciti ma egli non ne era a conoscenza; inoltre ha contestato che il passivo fallimentare debba essere valutato come "danno di rilevante gravità", sostenendo che molte somme sono conseguenza di condotte estranee alla normale operatività d'impresa (società cartiera). 2) ha infine dedotto la prescrizione dei reati, ritenuta non rilevata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è aspecifico e manifesta querela di merito non consentita in sede di legittimità; la delega della contabilità a un commercialista non esclude la responsabilità dell'amministratore né l'obbligo di consegna delle scritture, e le somme illecitamente pervenute alla società si confondono col patrimonio sociale e costituiscono distrazione ai fini di bancarotta. Il secondo motivo è infondato: ai fini della prescrizione si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale anche se subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. in legge n.176/2020)

    Autorizzazione al trattamento scritto del ricorso senza intervento delle parti; la causa è stata trattata ai sensi di tale norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpe dell'impugnante; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00

  • art. 157, comma 3, cod. pen.

    Stabilisce che nella determinazione della pena massima si tengono presenti le circostanze aggravanti ad effetto speciale; qui è stata richiamata per affermare che tali aggravanti incidono sulla prescrizione anche se subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina il giudizio sulle circostanze; la Corte ricorda che tale giudizio non modifica la determinazione della pena massima ai fini della prescrizione quando opera l'art. 157, comma 3

  • art. 42 legge fallimentare

    Richiamato in relazione allo spossessamento: i beni (o il denaro) entrati nel patrimonio della società sono riconducibili al fallimento e rilevano ai fini del danno patrimoniale

  • artt. 93 e ss. legge fallimentare

    Richiamati come rimedio dell'originario titolare che perde la titolarità diretta del bene e conserva un credito nei confronti della massa fallimentare

Massime di principio

  • La mera delega della tenuta della contabilità a un commercialista non esonera l'amministratore dalla responsabilità per la regolare conservazione e consegna delle scritture; l'obbligo rimane dell'amministratore di diritto
  • Somme illecitamente pervenute alla società che siano confluite nel patrimonio sociale si confondono con esso e possono costituire oggetto di bancarotta per distrazione, perché sottraggono risorse alla garanzia dei creditori
  • Ai fini della prescrizione occorre tener conto delle aggravanti ad effetto speciale anche se nel bilanciamento delle circostanze risultino subvalenti rispetto alle attenuanti; pertanto la valutazione delle circostanze nel giudizio di colpevolezza non incide automaticamente sulla decorrenza della prescrizione
  • In Cassazione non è possibile una rinnovata valutazione di merito o una generica richiesta di riesame dei fatti; i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e ammende quando emergano profili di colpa nell'impugnazione; è quindi essenziale curare la precisa formulazione dei motivi di ricorso

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