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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12818/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame della misura cautelare (arresti domiciliari poi sostituiti con obbligo di presentazione) per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (capo 15). Il ricorrente deduceva: (1) mancanza di un grave quadro indiziario e carenza di riscontri alle captazioni telefoniche e alle dichiarazioni della collaboratrice Coffa Annarita, nonché assenza di verifiche tecniche sulle ogive per accertare se siano state esplose dalla stessa arma (vizi ex art. 606 c.p.p. lett. b) e c) in relazione all'art. 273 c.p.p. e artt. 2,4,7 L. 895/67); (2) carenza motivazionale sul punto della reiterazione del reato e uso di affermazioni apodittiche da parte del tribunale (vizi ex art. 606 c.p.p. lett. b) e c) in relazione all'art. 274 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché costituisce mera richiesta di rivalutazione del merito e manca di una specifica critica giuridica alle dedotte violazioni di legge; inoltre il motivo ex lett. c) non indicava la norma violata. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la motivazione del tribunale di Lecce è stata ritenuta congrua nel valutare la personalità del ricorrente, le modalità della condotta, precedenti comportamenti illeciti e i riscontri (captazioni, dichiarazioni della collaboratrice, rinvenimento delle ogive), giustificando il pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) e c)

    La Corte ha rilevato che i vizi dedotti sotto questo articolo devono essere collegati a specifiche e concrete violazioni di legge o carenze motivazionali; il ricorrente ha operato una generica rivalutazione del merito e non ha indicato con precisione la norma violata (lett. c)), rendendo il motivo inammissibile.

  • art. 273 c.p.p.

    Riguarda la valutazione del quadro indiziario (grave indizio di colpevolezza). La Corte ha ritenuto che il tribunale abbia correttamente valutato le captazioni, le dichiarazioni della collaboratrice e i riscontri materiali (es. rinvenimento delle ogive), così da configurare un grave quadro indiziario.

  • art. 274 c.p.p.

    Riguarda il pericolo di reiterazione del reato come presupposto per la misura cautelare. La Corte ha confermato che il pericolo attuale di reiterazione può essere fondato su una valutazione prognostica delle modalità del fatto, della personalità e del contesto socio-ambientale; può sussistere anche se non imminente.

  • artt. 2, 4 e 7 L. 895/67

    Norme di settore (Disciplina sulle armi). Il ricorrente le richiamava per contestare la qualificazione tecnica dei fatti; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei riscontri investigativi menzionati, non vi fosse violazione applicabile che rendesse infondata la misura.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186

    Citata in relazione alla determinazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa grave del ricorrente nella presentazione del ricorso e nondimeno ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016)

    Richiamata per il principio secondo cui il pericolo di reiterazione può essere affermato quando, sulla base di una valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità e contesto, appaia probabile la commissione di ulteriori reati anche se non imminente.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si fondi su supposizioni circa l'erronea valutazione del materiale probatorio è spesso inammissibile se non indica specifiche e concrete violazioni di legge; non è sufficiente chiedere una rivalutazione del merito.
  • Per contestare il 'grave quadro indiziario' è necessario evidenziare contraddizioni puntuali, lacune istruttorie o l'assenza di riscontri significativi; semplici dubbi o letture alternative dei fatti non bastano in sede di censura di legittimità.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione ai fini delle misure cautelari ha natura prognostica: il giudice può fondarla sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato, su precedenti comportamenti e sul contesto, e non richiede la dimostrazione di opportunità immediate di ricaduta.
  • Le captazioni telefoniche e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono concorrere a formare il quadro indiziario se sussistono riscontri esterni (es. rinvenimento di ogive, accertamenti sul luogo) che ne corroborano l'attendibilità.
  • Nelle impugnazioni è necessario indicare espressamente la norma di legge ritenuta violata quando si deduce il vizio di cui alla lett. c) dell'art. 606 c.p.p.; l'omissione rende il motivo inammissibile.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, salvo colpa grave, anche a un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

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