Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'azienda sanitaria per il rimborso di spese relative alla fruizione di un bene che, nel ricorso monitorio, era stato descritto come concesso in comodato gratuito. Il comune ha proposto opposizione, ma il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile perché depositata oltre il termine di quaranta giorni, ritenendo applicabile il rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. in ragione della qualificazione del rapporto come comodato di immobile urbano. La Corte d'appello ha confermato, valorizzando il titolo posto a base del ricorso monitorio e il principio dell'apparenza. In Cassazione il comune ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 447-bis, 633 e ss. c.p.c., 641 c.p.c., 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che il rapporto fosse in realtà una concessione di edificio pubblico e non un comodato, che il principio di apparenza non fosse applicabile per l'ambiguità delle allegazioni monitorie e che la sentenza fosse carente di motivazione sulla qualificazione del rapporto e sulla qualificazione dell'azione in sede monitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, occorre avere riguardo al titolo allegato nel ricorso monitorio, senza che rilevino l'eventuale erronea qualificazione del rapporto da parte del ricorrente monitorio né la diversa qualificazione successiva dell'opponente o del giudice. Poiché nel ricorso monitorio il credito era stato fondato espressamente su un contratto di comodato gratuito, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'art. 447-bis c.p.c. e, quindi, necessario proporre l'opposizione con ricorso, con possibilità di conversione dell'atto di citazione solo se il deposito in cancelleria fosse avvenuto entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; nel caso concreto, l'atto era stato solo notificato nel termine, ma depositato oltre, con conseguente inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso rigettato, con condanna del comune alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Per le controversie rientranti nel suo ambito, il rito applicabile all'opposizione va determinato in base al titolo posto a fondamento della domanda monitoria; se il titolo è qualificato come comodato di immobile urbano, l'opposizione segue il rito previsto da tale norma.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato quale norma del procedimento monitorio, ma ritenuto non decisivo per la diversa qualificazione del rapporto prospettata dall'opponente.

  • art. 641 c.p.c.

    Il termine per proporre opposizione rileva anche ai fini della conversione dell'atto introduttivo irrituale: è necessario che il deposito in cancelleria avvenga entro il termine di legge.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge processuale, ma non ritenuto violato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta carenza motivazionale, censura respinta perché la decisione di merito era adeguatamente motivata.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'individuazione del rito applicabile dipende dal titolo allegato nel ricorso monitorio e cristallizzato dalla domanda proposta, non dalla diversa qualificazione successiva data dall'opponente o dal giudice.
  • Se il ricorso monitorio fonda la pretesa su un rapporto riconducibile all'art. 447-bis c.p.c., l'opposizione deve essere proposta con il rito corrispondente; la mera notificazione dell'atto di citazione non basta, se il deposito in cancelleria oltre il termine di legge impedisce la conversione dell'atto irrituale.
  • L'eventuale erronea qualificazione giuridica del rapporto da parte del ricorrente monitorio non rileva ai fini dell'individuazione del rito, quando il titolo posto a base della domanda sia stato chiaramente individuato nell'atto introduttivo.
  • Il principio dell'apparenza può essere utilizzato per stabilire il regime processuale applicabile quando la forma e la qualificazione del provvedimento o dell'azione siano state determinate da una scelta del giudice o dell'atto introduttivo idonea a ingenerare affidamento sulla disciplina processuale da seguire.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveComodatoContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.