Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15916/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società editrice)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società editrice nei confronti di una società telefonica per l'asserita interruzione illecita, durata circa tre mesi, del servizio AUDIOTEL fornito alla prima per attività di informazione e pubblicizzazione di appalti pubblici. La Corte d'appello di Roma, confermando una pronuncia non definitiva resa nel corso del giudizio, ha rigettato la domanda ritenendo non dimostrati concreti pregiudizi economici ulteriori rispetto all'inadempimento, in base agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, e ha compensato integralmente le spese. Nel ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per contrasto tra la sentenza definitiva e il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva, che avrebbe già accertato l'esistenza di danni concreti; 2) motivazione illogica e contraddittoria ex art. 132 n. 4 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1223, 2697 e 2729 c.c. e omessa valutazione di prove, per errata esclusione del danno e per impropria applicazione di una compensatio lucri cum damno; 4) violazione degli artt. 2729 e 2709 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato riconoscimento della prova del fatturato verosimilmente conseguibile e della perdita di clientela; 5) violazione degli artt. 2697 e 2907 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la medesima ragione; 6) violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per mancato ricorso alla liquidazione equitativa; 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 669-octies c.p.c. per la compensazione delle spese della fase cautelare. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, perché la sentenza non definitiva aveva già accertato l'inadempimento e l'esistenza di un danno certo, sicché il giudice della decisione definitiva non poteva poi negare quel danno per carenza di prova; in presenza di impossibilità o particolare difficoltà di quantificazione, avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa valorizzando il materiale istruttorio già acquisito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che il giudice di merito era vincolato dalla sentenza non definitiva che aveva già accertato l'inadempimento contrattuale e il conseguente danno, non potendo successivamente escluderne l'esistenza per difetto di prova; ove il danno fosse stato difficilmente quantificabile, avrebbe dovuto ricorrere alla liquidazione equitativa.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva; la Corte valorizza il vincolo derivante dalla decisione non definitiva sulle questioni già definite e sui loro presupposti logici necessari

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    dedotto come vizio di motivazione per la pretesa illogicità e contraddittorietà della decisione d'appello

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova e, nel principio affermato, per la liquidazione equitativa quando la quantificazione sia difficile

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva del danno e del fatturato perduto

  • art. 2709 c.c.

    richiamato come norma sulla prova documentale contabile delle imprese

  • artt. 116 e 115 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno in caso di impossibilità o particolare difficoltà di prova del preciso ammontare

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese

  • art. 669-octies c.p.c.

    richiamato per la disciplina delle spese nella fase cautelare

Massime di principio

  • La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento e del danno conseguente vincola il giudice della sentenza definitiva: quest'ultimo non può poi negare quel danno per asserita mancanza di prova, perché la questione è già stata definita e ne sono coperti anche i presupposti logici necessari.
  • Quando l'esistenza del danno sia già stata accertata, ma ne sia difficile o impossibile la precisa quantificazione, il giudice deve fare ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., valorizzando il materiale istruttorio già acquisito.
  • Il giudice di legittimità può rilevare la violazione del vincolo derivante dalla sentenza non definitiva anche se tale vincolo non è stato correttamente rispettato dal giudice di merito nella decisione successiva.
  • In presenza di una prova già raggiunta sul fatto generatore del danno e sull'an debeatur, non è consentito trasformare il problema della quantificazione in una negazione dell'esistenza stessa del pregiudizio.
  • La valutazione delle risultanze probatorie deve essere coerente con gli accertamenti già compiuti nel medesimo giudizio, senza scindere in modo contraddittorio il contenuto degli elementi istruttori quando essi siano stati già posti a base dell'accertamento sul danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.