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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29581/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena fissata dalla Corte d'appello di Bari con ordinanza del 17/02/2022, sostenendo che quella determinazione era erronea per non avere considerato una precedente ordinanza del Tribunale di Trani del 06/03/2015 che aveva riconosciuto la continuazione. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendola mera riproposizione di una richiesta già decisa dalla Corte territoriale e invocando il principio del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la preclusione derivante dal provvedimento esecutivo non sia assoluta: opera solo sulle questioni effettivamente decise e non sulle questioni deducibili ma non dedotte o non valutate nella precedente decisione definitiva. Poiché la Corte d'appello del 17/02/2022 non aveva affrontato il profilo dell'erronea determinazione della pena alla luce dell'ordinanza del 06/03/2015, la richiesta di rideterminazione non era preclusa. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Trani per nuovo giudizio in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato come titolo dell'ordinanza della Corte d'appello che ha fissato il trattamento sanzionatorio; nel contesto è stato usato quale base procedurale dell'ordinanza impugnata.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Riferito in relazione al riconoscimento della continuazione fra reati e all'effetto sulla determinazione della pena; la Cassazione considera che l'omissione di tener conto di una precedente ordinanza che riconosce la continuazione può giustificare una nuova istanza esecutiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato limiti di riproduzione del motivo in cassazione (richiami procedurali sull'impugnazione), ma non sostanzialmente incide sulla decisione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare vizio di motivazione illogica e contraddittoria dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto fondata tale censura rispetto al mancato esame di una questione precedente ma non valutata.

  • principio giurisprudenziale (Cass. Sez.5, n.15341/2010 e Sez.1, n.27712/2020)

    Richiamato il principio secondo cui il "giudicato esecutivo" preclude la rinnovazione della decisione soltanto sulle questioni effettivamente decise; nuove questioni o elementi preesistenti ma non considerati possono giustificare una nuova richiesta.

Massime di principio

  • La preclusione del giudicato esecutivo opera solo sulle questioni effettivamente decise; se una questione rilevante non è stata valutata nella precedente decisione definitiva, può essere nuovamente proposta in sede esecutiva.
  • Una richiesta di rideterminazione della pena può essere ammissibile anche se attiene allo stesso oggetto formale di una precedente istanza, quando si fonda su un elemento (anche preesistente) non considerato nella decisione anteriore.
  • Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile una nuova istanza limitandosi a richiamare il ne bis in idem senza verificare se la questione fosse effettivamente stata decisa dalla precedente pronuncia.
  • In caso di errore di calcolo o di mancato contegno di ordinanze esecutive anteriori (es. riconoscimento della continuazione), il rimedio corretto è il riesame nel merito da parte del giudice dell'esecuzione, non l'automatica esclusione per preclusione.
  • Se la Corte di cassazione annulla per vizio di preclusione, la causa va rinviata al giudice di merito in diversa persona fisica per assicurare un nuovo esame libero da condizionamenti procedurali.
  • Per aumentare le probabilità di ammissione di una istanza di rideterminazione, allegare sempre e chiaramente tutte le ordinanze precedenti rilevanti (anche quelle che riconoscono la continuazione) e motivare che tali elementi non sono stati considerati nelle decisioni intervenute.

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