Cassazione Penale, Sentenza n. 41454/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento, deducendo: 1) omissione da parte della Corte d'appello di valutare e motivare l'istanza di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.; 2) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per essere stata effettuata all'indirizzo di domicilio eletto anziché presso l'istituto di detenzione, in violazione dell'art. 156, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, rilevando che la Corte d'appello non ha esaminato né avviato la procedura prevista dall'art. 545-bis cod. proc. pen. né ha motivato specificamente l'eventuale ostatività all'applicazione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.; per questo motivo la sentenza è stata annullata limitatamente alla parte relativa alla pena sostitutiva e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame su quel punto. Il secondo motivo, relativo alla presunta nullità della notifica per detenzione, è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che la conoscenza dello stato di detenzione rilevi in capo al Giudice procedente e che, non essendo stato il Giudice informato dell'impedimento, la notifica al domicilio eletto fosse valida; inoltre la mancata eccezione tempestiva da parte del difensore ha inciso sulla valutazione.
Norme richiamate
Disciplina la possibilità di sostituire pene detentive brevi con pena pecuniaria; la Corte ravvisa l'obbligo di esaminare e motivare esplicitamente l'istanza di applicazione in sede di appello.
art. 156, comma 1 e comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; tuttavia il requisito della "conoscenza" dello stato di detenzione riguarda il Giudice procedente, per cui se il Giudice non è a conoscenza la notifica al domicilio eletto può considerarsi valida.
Prevede la procedura per l'applicazione delle pene sostitutive: la Corte deve avviare il percorso procedurale e motivare le ragioni ostative all'applicazione della pena pecuniaria o, se del caso, procedere alla sostituzione; la mancata attivazione configura vizio motivazionale.
art. 95 d.lvo 10/10/2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
Prevede l'applicabilità della nuova disciplina sulle pene sostitutive ai procedimenti in corso al momento della entrata in vigore; giustifica l'applicazione dell'istituto anche in appello nei processi pendenti.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Riferimento alle modalità di trattazione in camera di consiglio con modalità telematiche o derogatorie durante il periodo normativo citato; richiamato per la modalità di trattazione del procedimento.
Massime di principio
- Se l'imputato o il suo difensore chiede l'applicazione di una pena sostitutiva (art. 20-bis c.p.) in appello, la Corte deve esaminare esplicitamente la richiesta e seguire la procedura di cui all'art. 545-bis c.p.p.; l'omissione è vizio che può portare ad annullamento limitato e rinvio.
- La notifica all'imputato detenuto deve di regola essere eseguita presso il luogo di detenzione (art. 156 c.p.p.), ma la rilevazione della violazione dipende dalla conoscenza dello stato di detenzione da parte del Giudice procedente; se il Giudice non era a conoscenza e il difensore non ha eccepito tempestivamente, la nullità può essere esclusa.
- La procura speciale non è necessariamente richiesta quando la pena sostitutiva richiesta è di natura pecuniaria; per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria la procura speciale è invece tipicamente necessaria, salvo che venga rilasciata successivamente nella fase decisoria come consentito dalla giurisprudenza.
- Le novità legislative in materia di pene sostitutive (riforma Cartabia) si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, quindi anche ai giudizi di appello iniziati prima della riforma, e vanno considerate nel bilancio decisionale del giudice.
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