Cassazione Penale, Sentenza n. 18860/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della Corte d'appello di Catania (03/03/2021) che aveva confermato la condanna del GIP di Ragusa (24/09/2015) per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Due motivi principali: (1) violazione delle norme processuali (artt. 178, 179 e 420 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale aveva ignorato una istanza di differimento dell'udienza trasmessa via PEC per concomitanti impegni professionali; (2) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ovvero la richiesta di riconoscere la detenzione per uso personale anziché il reato di spaccio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale di non concedere il rinvio, dato che la parte non aveva chiesto la trattazione orale e, nelle discipline emergenziali legate alla pandemia, la richiesta di rinvio via PEC per legittimo impedimento poteva essere ignorata (richiamata giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 30330/2021). Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990: l'imputato era stato trovato in possesso di due panetti di hashish (uno per metà consumato) del peso complessivo di 150 grammi, con principio attivo corrispondente a circa 880 dosi medie; la sentenza ha valorizzato non solo la quantità ma anche le modalità, l'assenza di redditi leciti, l'ammissione dello spaccio per necessità economiche e i rapporti con fornitori e clienti, conformandosi ai criteri indicati dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo, n. 51063/2018). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), nonostante la Corte non abbia ritenuto che il ricorso fosse proposto con colpa grave.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Comma 4 (delitti con finalità di spaccio): applicato in presenza di consistente quantità di stupefacente e di elementi indicativi dell'attività di spaccio. Comma 5 (detenzione per uso personale): la Corte ha ritenuto non ricorrere la fattispecie del comma 5 per la valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi (quantità, dosi ricavabili, modalità, assenza di redditi leciti, ammissione dell'imputato, rapporti con fornitori/clienti).
artt. 178, 179 e 420 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per censurare la mancata valutazione di una istanza di differimento trasmessa via PEC; la Corte ha ritenuto che, in assenza di richiesta di trattazione orale, la richiesta di rinvio poteva essere ignorata secondo la disciplina emergenziale (si è quindi respinta la censura per violazione delle norme processuali).
Norma che prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per addebitare le spese a carico del ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare il ricorso presentato con "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Cass. Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021 (massima citata Rv. 281724-01)
Giurisprudenza richiamata per l'orientamento secondo cui, in assenza di richiesta di trattazione orale, può essere negato il rinvio dell'udienza anche in relazione ad adesioni ad astensioni degli avvocati o legittimi impedimenti comunicati via PEC nelle fasi emergenziali.
Sezioni Unite, sentenza n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo, Rv. 274076-01)
Criteri di giudizio sui parametri per la distinzione tra detenzione per uso personale e attività di spaccio: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia correttamente applicato tali criteri, valutando nel complesso elementi quantitativi e qualitativi.
Massime di principio
- In fase di appello/cassazione, la mera trasmissione via PEC di una istanza di differimento può non essere sufficiente a ottenere il rinvio se non è stata espressamente richiesta la trattazione orale; in contesti emergenziali (es. pandemia) i tribunali possono aderire a criteri più restrittivi sui rinvii.
- La qualificazione tra detenzione per uso personale e attività di spaccio si valuta in modo globale: non conta solo la quantità di stupefacente ma anche il numero di dosi potenzialmente ricavabili, le modalità di confezionamento, le circostanze dell'azione, il reddito del detenuto, le ammissioni e i collegamenti con fornitori/clienti.
- Le Sezioni Unite (Murolo) forniscono criteri vincolanti per la motivazione nei casi di sospetta attività di spaccio; le decisioni di merito che valutano molteplici elementi fattuali e motivano secondo tali criteri sono difficilmente rimesse in discussione in cassazione.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'onere di sostenere le spese processuali e, in via equitativa, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende anche se non si ritiene che sia stato proposto con colpa grave.
- Per difese basate su questioni processuali (es. rinvio per legittimo impedimento) è importante richiedere espressamente la trattazione orale e provare tempestivamente e formalmente l'impedimento secondo le regole del procedimento e le eventuali misure emergenziali in vigore.
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