Cassazione Penale, Ordinanza n. 04281/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia dell'11/09/2023. Il ricorrente articolava tre motivi: il primo deduceva la revoca tacita della querela e l'omessa pronuncia sull'improcedibilità; il secondo lamentava la revoca tacita della costituzione di parte civile e la mancata presentazione delle conclusioni; il terzo censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dalla motivazione emerge che i primi due motivi, oltre a essere ritenuti infondati, erano anche improponibili perché non previamente dedotti con l'atto di appello, il quale verteva invece su temi diversi: insussistenza dei fatti di reato, inattendibilità delle deposizioni, difetto di legittimazione a proporre querela, operatività della scriminante dell'esercizio di un diritto e mancata assoluzione per speciale tenuità del fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto carente di interesse perché il reato era già stato dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, decisione più favorevole di quella invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi erano improponibili perché non dedotti in appello e, comunque, infondati; il terzo era privo di interesse perché il reato risultava già estinto per prescrizione, esito più favorevole rispetto all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta priva di interesse quando il reato sia già stato dichiarato estinto per prescrizione, essendo quest'ultima pronuncia più favorevole per l'imputato.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché fondato su motivi non previamente dedotti con l'atto di appello, quindi improponibili in cassazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che introducono questioni non dedotte con l'atto di appello, quando il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per proporre per la prima volta questioni di merito o di rito non esaminate nei gradi precedenti.
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è priva di interesse se il reato è già stato dichiarato estinto per prescrizione, poiché la prescrizione costituisce esito processuale più favorevole rispetto a una pronuncia di non punibilità per tenuità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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