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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21288/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una persona fisica aveva prestato due fideiussioni a favore di una società debitrice principale per garantire finanziamenti concessi da un istituto di credito, poi subentrato a una cessionaria del credito. Dopo l'inadempimento della debitrice principale, il creditore otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del garante. In opposizione, il garante deduceva che il creditore avesse continuato a erogare finanziamenti pur conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice, con conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. Il Tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione, mentre la Corte d'appello riformava integralmente la decisione ritenendo dovuta la garanzia per tutti i finanziamenti, in mancanza di prova del peggioramento economico della debitrice o della conoscenza di tale peggioramento da parte del creditore. Con il ricorso per cassazione il garante denunciava violazione degli artt. 1956 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico l'onere della prova e che dagli atti emergessero già gli elementi per applicare la liberazione prevista dall'art. 1956 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la distribuzione dell'onere probatorio: spetta al garante che invochi l'art. 1956 c.c. dimostrare i presupposti di applicabilità della norma, cioè il peggioramento delle condizioni economiche del debitore e la concessione di nuovo credito nonostante tale situazione. Inoltre, la censura mirava sostanzialmente a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, la quale aveva escluso la prova del peggioramento economico sulla base di elementi motivazionali specifici; tale accertamento non era sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore presuppone la prova, da parte di chi la invoca, che il creditore abbia concesso nuovo credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore; in difetto di tale prova la garanzia resta dovuta.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti applicativi dell'art. 1956 c.c. grava sul garante che eccepisce la propria liberazione, non sul creditore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Il tenore del dispositivo legittima, se dovuto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Chi invochi la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. deve allegare e provare i relativi presupposti, in particolare il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e la concessione di nuovo credito in situazione di consapevolezza o colpevole ignoranza del creditore.
  • La censura di violazione delle regole sull'onere della prova non può trasformarsi in una richiesta di riesame del fatto; se il giudice di merito ha motivatamente escluso la prova dei presupposti applicativi della norma, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale dedotto e ammissibile.
  • La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non opera automaticamente per il solo inadempimento del debitore principale o per la mera successione di finanziamenti, ma richiede la dimostrazione rigorosa dei fatti costitutivi dell'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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