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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15952/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Radulovic ha impugnato la sentenza di appello che, ratificando un concordato sulle pene ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena per i reati di rapina e lesioni. Ha dedotto violazioni procedurali (artt. 192 e 361 c.p.p., art.6 CEDU, artt. 116 e 157 c.p.p.), contestando la validità del riconoscimento fotografico quale unico elemento a suo carico e lamentando omissione di motivazione circa la sua non idoneità a fondare la responsabilità. Inoltre ha prospettato l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni (fatto del 29/05/2012), sostenendo che il bilanciamento delle attenuanti con la recidiva nel concordato aveva di fatto eliso la recidiva e che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: aderendo al concordato ex art. 599-bis c.p.p. l'imputato ha implicitamente rinunciato ai motivi di gravame relativi al giudizio di colpevolezza, e la sentenza di primo grado era adeguatamente motivata. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha calcolato il termine prescrizionale per il reato di lesioni (tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale e degli atti interruttivi ex art. 161 c.p.) in undici anni e un mese dalla commissione, con decorrenza che ha fatto maturare la prescrizione il 29/06/2023, anteriormente alla sentenza di appello. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché estinto per prescrizione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia affinché le parti rinegozino l'accordo in relazione al residuo reato di rapina o proseguano il giudizio nei modi ordinari; inoltre la Corte d'appello dovrà verbalizzare l'eventuale rinuncia espressa dell'imputato ai motivi di gravame prima di ratificare un nuovo accordo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sul concordato in appello; la Corte ha ritenuto che l'adesione al concordato comporti implicitamente la rinuncia ai motivi di gravame relativi alla colpevolezza, ma non esclude la verifica della prescrizione né la necessità di una rinuncia espressa alla prescrizione dei reati.

  • art. 361 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito della critica al riconoscimento fotografico: la Corte nota la natura indiziaria/prova indiretta della procedura e il relativo regime valutativo, ma ha ritenuto il motivo inammissibile per effetto dell'adesione al concordato.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di primo grado fosse adeguata e che l'adesione al concordato implichi rinuncia ai profili di gravame sulla colpevolezza.

  • art. 157 c.p.p.

    Richiamato quanto alla necessità che la rinuncia sia espressa: la Corte ha sottolineato che la rinuncia alla prescrizione deve avere forma espressa (art.157, comma 7 c.p.p.) e non può essere desunta implicitamente dall'accordo.

  • art. 63 c.p.

    Applicata per determinare l'aumento massimo edittale in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che indica come valutare l'aumento percentuale per il calcolo della prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Norma sugli atti interruttivi della prescrizione: la Corte ha considerato gli atti interruttivi nel calcolo del termine prescrizionale, pervenendo alla scadenza del 29/06/2023.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione al calcolo della pena e alla eventuale inclusione di quote per reati prescritti; la Corte ha precisato che l'inclusione nella determinazione della pena non equivale a rinuncia espressa alla prescrizione.

Massime di principio

  • L'adesione al concordato ex art. 599-bis c.p.p. può comportare l'implicita rinuncia ai motivi di gravame relativi alla colpevolezza, ma non esclude la possibilità di far valere, in Cassazione, l'intervenuta prescrizione di uno o più reati.
  • La prescrizione è rilevabile e deve essere dichiarata anche se il processo si conclude con un accordo sulle pene; la rinuncia alla prescrizione, invece, richiede forma espressa e non si desume dal solo concordato.
  • Nel calcolo del termine prescrizionale, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale si devono aumentare gli estremi edittali secondo le percentuali previste e tenere conto degli atti interruttivi ex art. 161 c.p.; un errore in tale calcolo può determinare l'annullamento della sentenza per cassazione.
  • Se la prescrizione di un reato compreso in un accordo sul complesso delle pene interviene anteriormente alla pronuncia che ratifica l'accordo, la sentenza può essere annullata senza rinvio quanto al reato estinto e l'accordo complessivo può essere travolto, richiedendo rinegoziazione o prosecuzione del giudizio.
  • Il giudice di appello, prima di ratificare un accordo ex art. 599-bis, deve accertare la presenza o meno di cause estintive (come la prescrizione) e verbalizzare eventuali rinunce espresse dell'imputato ai motivi di gravame.

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