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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21441/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un controllo sulla dichiarazione dei redditi 2004 di una società che aveva aderito al concordato preventivo fiscale biennale per il biennio 2003-2004. L’Ufficio, ritenendo dichiarati ricavi e reddito inferiori ai minimi derivanti dal concordato, emetteva un avviso di accertamento per maggiori ricavi, maggior reddito d’impresa, maggiore IRES e maggiore IVA, oltre a sanzione unica. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per omissione del contraddittorio. In appello la CTR dichiarava invece inammissibile l’impugnazione dell’Ufficio, ritenendo irregolare la delega di firma dell’atto di appello. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che ai fini della validità dell’atto conta la riferibilità all’Ufficio e non la qualifica dirigenziale del sottoscrittore; 2) violazione degli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. 546/1992, censurando la declaratoria di inammissibilità fondata su asserite irregolarità formali della delega di firma. La ricorrente evidenziava inoltre che si trattava di delega di firma interna, conferita al capo dell’Ufficio Controlli, con soggetto comunque individuabile agli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi ammissibili e fondati. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, la rappresentanza dell’articolazione periferica dell’Agenzia si concentra sul capo dell’ufficio e, secondo il regolamento interno, anche sul preposto all’ufficio legale; pertanto, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, rileva l’effettiva attribuzione in organigramma della posizione al soggetto che sottoscrive l’atto, a prescindere dalla qualifica dirigenziale. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la provenienza dell’atto di appello dall’Ufficio periferico e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, salvo prova contraria della non appartenenza del sottoscrittore o dell’usurpazione del potere di impugnare. Poiché nel caso concreto l’Agenzia aveva provato l’esistenza di una delega conforme e il delegato risultava individuato agli atti, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 33 d.l. 30 settembre 2003 n. 269

    richiamato quale base del concordato preventivo fiscale biennale cui la società aveva aderito

  • L. 24 novembre 2003, n. 236

    legge di conversione del d.l. n. 269/2003

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    la validità dell’atto di appello va valutata in base alla sua riferibilità all’Ufficio, non alla qualifica dirigenziale del sottoscrittore

  • artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    disciplinano la rappresentanza processuale dell’Ufficio nel processo tributario; la Corte ne afferma l’operatività in relazione all’effettiva attribuzione organizzativa del potere

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • artt. 3, 7, 12 e 17 d.lgs. 472/1997

    richiamati per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria unica

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base del rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012

    la sua illegittimità costituzionale è ritenuta irrilevante ai fini della validità della rappresentanza processuale dell’Ufficio

  • L. n. 44 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 16/2012

  • Corte cost. n. 37 del 2015

    citata per affermare l’irrilevanza della declaratoria di illegittimità costituzionale ai fini della soluzione del caso

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la validità della sottoscrizione dell’atto di impugnazione va verificata in relazione alla riferibilità dell’atto all’Ufficio che esercita il potere, non alla sola qualifica dirigenziale della persona fisica firmataria.
  • La rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’Agenzia delle entrate si desume dall’effettiva collocazione organizzativa del sottoscrittore nell’ufficio competente; è sufficiente che egli sia il capo dell’ufficio o il preposto abilitato secondo l’assetto interno.
  • La provenienza dell’atto di appello dall’Ufficio periferico e la sua idoneità a esprimerne la volontà si presumono, salvo che la controparte dimostri la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di impugnare.
  • Una delega di firma interna non è invalida per il solo fatto che non riporti in modo dettagliato ogni elemento formale, quando sia comunque possibile individuare il delegato e sia provata la riconducibilità dell’atto all’Ufficio delegante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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