Cassazione Civile, Ordinanza n. 21441/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo sulla dichiarazione dei redditi 2004 di una società che aveva aderito al concordato preventivo fiscale biennale per il biennio 2003-2004. L’Ufficio, ritenendo dichiarati ricavi e reddito inferiori ai minimi derivanti dal concordato, emetteva un avviso di accertamento per maggiori ricavi, maggior reddito d’impresa, maggiore IRES e maggiore IVA, oltre a sanzione unica. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per omissione del contraddittorio. In appello la CTR dichiarava invece inammissibile l’impugnazione dell’Ufficio, ritenendo irregolare la delega di firma dell’atto di appello. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che ai fini della validità dell’atto conta la riferibilità all’Ufficio e non la qualifica dirigenziale del sottoscrittore; 2) violazione degli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. 546/1992, censurando la declaratoria di inammissibilità fondata su asserite irregolarità formali della delega di firma. La ricorrente evidenziava inoltre che si trattava di delega di firma interna, conferita al capo dell’Ufficio Controlli, con soggetto comunque individuabile agli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi ammissibili e fondati. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, la rappresentanza dell’articolazione periferica dell’Agenzia si concentra sul capo dell’ufficio e, secondo il regolamento interno, anche sul preposto all’ufficio legale; pertanto, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, rileva l’effettiva attribuzione in organigramma della posizione al soggetto che sottoscrive l’atto, a prescindere dalla qualifica dirigenziale. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la provenienza dell’atto di appello dall’Ufficio periferico e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, salvo prova contraria della non appartenenza del sottoscrittore o dell’usurpazione del potere di impugnare. Poiché nel caso concreto l’Agenzia aveva provato l’esistenza di una delega conforme e il delegato risultava individuato agli atti, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 30 settembre 2003 n. 269
richiamato quale base del concordato preventivo fiscale biennale cui la società aveva aderito
L. 24 novembre 2003, n. 236
legge di conversione del d.l. n. 269/2003
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
la validità dell’atto di appello va valutata in base alla sua riferibilità all’Ufficio, non alla qualifica dirigenziale del sottoscrittore
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
disciplinano la rappresentanza processuale dell’Ufficio nel processo tributario; la Corte ne afferma l’operatività in relazione all’effettiva attribuzione organizzativa del potere
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
artt. 3, 7, 12 e 17 d.lgs. 472/1997
richiamati per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria unica
base del rito camerale di trattazione del ricorso
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012
la sua illegittimità costituzionale è ritenuta irrilevante ai fini della validità della rappresentanza processuale dell’Ufficio
legge di conversione del d.l. n. 16/2012
Corte cost. n. 37 del 2015
citata per affermare l’irrilevanza della declaratoria di illegittimità costituzionale ai fini della soluzione del caso
Massime di principio
- Nel processo tributario, la validità della sottoscrizione dell’atto di impugnazione va verificata in relazione alla riferibilità dell’atto all’Ufficio che esercita il potere, non alla sola qualifica dirigenziale della persona fisica firmataria.
- La rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’Agenzia delle entrate si desume dall’effettiva collocazione organizzativa del sottoscrittore nell’ufficio competente; è sufficiente che egli sia il capo dell’ufficio o il preposto abilitato secondo l’assetto interno.
- La provenienza dell’atto di appello dall’Ufficio periferico e la sua idoneità a esprimerne la volontà si presumono, salvo che la controparte dimostri la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di impugnare.
- Una delega di firma interna non è invalida per il solo fatto che non riporti in modo dettagliato ogni elemento formale, quando sia comunque possibile individuare il delegato e sia provata la riconducibilità dell’atto all’Ufficio delegante.
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