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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10071/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Due condomini hanno impugnato davanti al Tribunale di Palermo, con ricorso depositato il 23 marzo 2010 ai sensi dell’art. 1137 c.c., la deliberazione assembleare del 22 febbraio 2010 che ripartiva le spese per il rifacimento del lastrico solare. Hanno dedotto che non erano stati convocati i proprietari dei magazzini al piano terra, ai quali erano state addebitate le relative quote. Il Tribunale ha accolto l’impugnazione e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 988/2017 depositata il 24 maggio 2017, ha confermato la decisione, ritenendo provata l’omessa convocazione e riconoscendo agli impugnanti interesse all’annullamento. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c., 11 preleggi, 1136 e 2697 c.c. e 66 disp. att. c.c., nonché apparenza della motivazione, contestando l’accertamento della regolarità della convocazione sulla base dell’effettiva conoscenza acquisita dai destinatari; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 909 c.c., contestando l’affermazione che i magazzini al piano terra facessero parte del condominio; 3) violazione degli artt. 1137, 1441, 1446 e 1324 c.c. e 66 disp. att. c.c., nonché dell’art. 110 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di annullabilità per omessa convocazione, poteva agire soltanto il condomino pretermesso, non un condomino regolarmente convocato, poiché il vizio ineriva alla sfera giuridica altrui.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che il condomino regolarmente convocato non sia legittimato a impugnare una deliberazione per l’omessa convocazione di un altro condomino. Poiché la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione determina annullabilità, e non nullità, la domanda di annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., al solo avente diritto pretermesso; l’interesse richiesto deve essere qualificato e riferito alla tutela della propria posizione, non coincidere con il mero interesse alla rimozione dell’atto. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti e non decisi nel merito.

Norme richiamate

  • art. 66 disp. att. c.c.

    Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 20 (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n. 23903).

    La disciplina della convocazione assembleare conferma che il condomino regolarmente convocato non può far valere il vizio derivante dall’omessa convocazione di un altro partecipante, perché esso attiene alla posizione giuridica di quest’ultimo.

  • art. 1441 c.c.

    Una volta condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della Delib. Condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.

    La legittimazione all’annullamento per omessa convocazione spetta al solo condomino avente diritto che non sia stato convocato, in quanto titolare della posizione incisa dal vizio.

  • art. 1324 c.c.

    Una volta condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della Delib. Condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.

    La Corte richiama l’applicazione della disciplina dell’annullabilità degli atti negoziali all’impugnazione della deliberazione, limitando la legittimazione al soggetto avente diritto che sia stato pretermesso.

  • art. 1137 c.c.

    Una volta condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della Delib. Condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.

    L’impugnazione della deliberazione condominiale per omessa convocazione riguarda un vizio di annullabilità; la legittimazione a farlo valere, secondo la disciplina applicabile all’impugnazione, è riservata al condomino pretermesso.

Massime di principio

  • L’omessa comunicazione dell’avviso di convocazione a un condomino costituisce un vizio procedimentale che determina l’annullabilità, non la nullità, della deliberazione assembleare.
  • Per l’annullamento della deliberazione condominiale a causa dell’omessa convocazione è legittimato il solo condomino avente diritto pretermesso; il condomino regolarmente convocato non può far valere un vizio che incide sulla sfera giuridica altrui.
  • L’interesse a impugnare una deliberazione annullabile deve corrispondere a una posizione qualificata diretta a eliminare l’incertezza sui diritti e obblighi derivanti dall’atto, e non può ridursi al mero interesse astratto alla sua rimozione o alla conformità dell’atto al modello legale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominiali
RamiCondominio
IstitutiAnnullabilità

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