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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2845/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa impugnava la conferma della condanna per il delitto di danneggiamento aggravato, deducendo violazione di legge (art. 63, comma 3; art. 635 c.p.; art. 52 e art. 63 d.lgs. 274/2000). Il motivo sosteneva che, avendo il giudice riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e proceduto a un bilanciamento che ha neutralizzato gli effetti della circostanza aggravante, si sarebbe dovuta applicare la sanzione prevista per la fattispecie non aggravata (ovvero la competenza e il trattamento sanzionatorio spettanti al Giudice di pace secondo l'art. 63 d.lgs. 274/2000). In sostanza, si chiedeva che l'azzeramento dell'effetto aggravante sul piano sanzionatorio imponesse l'applicazione delle pene e della competenza del giudice di pace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato costante giurisprudenza secondo la quale il delitto di danneggiamento aggravato non rientra nella competenza per materia del Giudice di pace anche quando, per effetto del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, l'aggravante sia rimasta senza effetti sul piano della misura della pena. Il principio è stato esteso a casi analoghi (es. lesioni volontarie). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 274/2000

    La Corte interpreta l'art. 63 come criterio di competenza per materia: la presenza di una fattispecie aggravata impedisce la devoluzione della causa al Giudice di pace anche se, in sede di bilanciamento, l'aggravante non incide sulla pena applicata.

  • art. 635 cod. pen. (danneggiamento)

    L'art. 635 contiene la circostanza aggravante rilevante: la Corte afferma che la qualificazione del reato come "aggravato" rileva ai fini della competenza, indipendentemente dal fatto che l'aggravante venga neutralizzata dalle attenuanti nel calcolo della pena.

  • art. 52 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione come parte delle norme rilevate nel ricorso (riferimento alle cause di esclusione o ai criteri di imputabilità/attenuanti); la sentenza comunque non modifica l'interpretazione sostanziale della causa di competenza basata sulla fattispecie aggravata.

  • art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 37

    Norma procedurale richiamata per l'esame del ricorso (modalità di trattazione); la Corte segnala di aver esaminato il ricorso con le forme previste da tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per spese e il pagamento a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata dalla Corte a carico del ricorrente per euro 3.000.

Massime di principio

  • La competenza per materia si determina in base alla qualificazione legale del fatto (esistenza di una circostanza aggravante) e non esclusivamente in base all'entità finale della pena: anche se l'aggravante viene neutralizzata dal bilanciamento con attenuanti, il reato rimane nella competenza del giudice ordinario se originariamente configurato come aggravato.
  • Per ottenere la devoluzione a competenze minori (es. Giudice di pace) non basta che il risultato finale della pena rientri nei limiti previsti per tali giudici: è necessario che venga esclusa in radice l'applicabilità dell'aggravante o la qualificazione aggravata del fatto.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, argomentazioni fondate esclusivamente sul fatto che l'aggravante sia stata neutralizzata in sede di bilanciamento hanno scarse possibilità di successo, data la consolidata giurisprudenza contraria.
  • Se si vuole contestare la competenza per materia conviene dedurre e provare che la circostanza aggravante non è né stata provata né è realmente configurabile, piuttosto che limitarsi a chiedere l'applicazione delle pene previste per la fattispecie non aggravata.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.

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