Cassazione Penale, Ordinanza n. 25397/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per violazione della disciplina della prevenzione personale ex art. 75 del d.lgs. 159/2011, pur rideterminando la pena e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso censurava la motivazione della decisione di appello, ritenuta "alquanto generica" perché riferita alle modalità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per assoluta aspecificità, poiché non venivano indicate in modo preciso le doglianze dedotte in appello, il loro contenuto e la loro decisività, né le ragioni di diritto e gli elementi di fatto necessari a consentire il controllo di legittimità. Inoltre, le uniche doglianze non rinunciate in appello, relative alla dosimetria della pena, erano state almeno parzialmente accolte, con motivazione ritenuta congrua sul mancato riconoscimento della massima riduzione della pena.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna in appello; il ricorso non ne ha contestato efficacemente l'applicazione, ma solo la motivazione della decisione di merito e la dosimetria della pena.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza della colpa nella proposizione dell'impugnazione irregolare.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata richiede un ricorso specifico: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto delle censure già svolte, le questioni non risolte e la loro decisività, così da consentire alla Corte di individuare autonomamente l'oggetto del controllo.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a una critica generica della motivazione senza confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata e con le censure effettivamente devolute in appello.
- Quando in appello le doglianze sulla pena siano state almeno in parte accolte e la Corte territoriale abbia reso motivazione congrua sulla misura della riduzione riconosciuta, non è consentito in cassazione riproporre in forma generica una contestazione sulla dosimetria sanzionatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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