Cassazione Civile, Sentenza n. 35677/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura di pignoramento presso terzi promossa per ottenere somme a titolo di equo indennizzo ex legge n.89/2001. La questione centrale riguarda la compatibilità e l'applicabilità, rispetto al pignoramento presso terzi, delle modifiche introdotte dal d.l. n.35/2013 (conv. in L. n.64/2013) che hanno inserito l'art.5‑quinquies nella legge n.89/2001, limitando modalità e casi di esecuzione per tali crediti; il ricorrente contestava che tali norme avessero ingiustamente precluso l'espropriazione presso terzi sui crediti della pubblica amministrazione e deduceva plurime violazioni di norme di diritto sostanziale e processuale e profili di incostituzionalità e di contrasto con norme sovranazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il pignoramento oggetto della controversia fosse stato effettuato dopo l'entrata in vigore delle modifiche (9/4/2013) e quindi soggetto all'art.5‑quinquies che preclude il pignoramento presso terzi per i crediti derivanti dalla legge n.89/2001 e che introduce una nullità rilevabile d'ufficio. Le pronunce citate dal ricorrente non erano applicabili perché riguardavano pignoramenti notificati prima dell'entrata in vigore della novella. L'art.5‑sexies, comma 11, non legittima il pignoramento presso terzi successivo alla novella, atteso che si riferisce all'assegnazione conseguente a pignoramenti eseguiti con le forme dirette. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate sono state ritenute manifestamente infondate, anche alla luce di principi già affermati dalla Corte costituzionale sulla legittimità di discipline che adeguano le modalità esecutive alla specifica gestione contabile delle pubbliche amministrazioni. Il ricorso è quindi respinto; nulla per le spese in favore del Ministero della Giustizia.
Norme richiamate
legge n. 89 del 24/03/2001 (art. 5‑quinquies)
Introdotto dal d.l. n.35/2013, art.6 comma 6, limita e disciplina le modalità di esecuzione per i crediti derivanti dalla legge Pinto; per le procedure e i sequestri iniziati dopo l'entrata in vigore della novella il pignoramento presso terzi è precluso e la relativa nullità è rilevabile d'ufficio.
legge n. 89 del 24/03/2001 (art. 5‑sexies, comma 11)
Introdotto successivamente (L. n.208/2015), contempla l'assegnazione delle somme in favore dei creditori per equo indennizzo ma si applica alle esecuzioni in generale e presuppone l'assegnazione a seguito di pignoramento effettuato con le forme dirette (non legittima per ciò sola l'esecuzione presso terzi dopo la novella del 2013).
d.l. n. 35 dell'8/04/2013, convertito in legge 6/06/2013, n.64 (art. 6, comma 6)
Ha inserito l'art.5‑quinquies nella legge n.89/2001; la Corte valuta come tassativa la disciplina introdotta e ne applica gli effetti alle procedure esecutive avviate dopo la data di entrata in vigore (9/4/2013).
codice di procedura civile (art. 543)
Richiamato nel contesto delle modalità di pignoramento sui crediti dell'Amministrazione; la sentenza chiarisce che, dopo la novella del 2013, non è ammesso il pignoramento presso terzi su detti crediti secondo la disciplina ordinaria, ove la legge speciale abbia previsto modalità diverse.
art. 294‑bis legge n. 296 del 23/12/2005 (modificato dall'art. 1, comma 24, L. n.228/2012)
Richiamato dal ricorrente ma ritenuto non più decisivo a causa della sopravvenuta disciplina del d.l. n.35/2013; la Corte rileva che la novella non ha introdotto nuove cause di impignorabilità ma modalità attuative specifiche per i crediti Pinto.
d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 13, comma 1‑quater)
Norma processuale tributaria riferita al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente ai sensi della disposizione.
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 24, 97, 111, 117 ecc.)
Le questioni di incostituzionalità prospettate in relazione a tali articoli (diritto di difesa, buon andamento della pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, competenza legislativa) sono state ritenute manifestamente infondate dalla Corte, anche alla luce di precedenti orientamenti della Corte costituzionale che ammettono discipline procedurali differenziate per la gestione contabile delle pubbliche amministrazioni.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e relativi protocolli (art. 6, art.1 Protocollo 1)
Le censure di violazione di norme sovranazionali sono reputate non fondate nella fattispecie; la Corte osserva che esistono anche rimedi sovranazionali (Corte EDU) in caso di omesso adempimento della P.A.
Massime di principio
- Per crediti derivanti dalla legge n.89/2001, se il pignoramento presso terzi è stato notificato dopo l'entrata in vigore del d.l. n.35/2013 (9/4/2013), la normativa introdotta (art.5‑quinquies) può precludere il pignoramento presso terzi e rendere l'atto nullo, rilevabile d'ufficio.
- Le pronunce favorevoli al pignoramento presso terzi anteriori al 9/4/2013 non sono utilizzabili per giustificare pignoramenti effettuati successivamente alla novella: la data dell'atto di pignoramento rispetto all'entrata in vigore della norma è cruciale.
- L'art.5‑sexies non autorizza automaticamente il pignoramento presso terzi dopo la novella: esso disciplina l'assegnazione delle somme ma presuppone pignoramenti eseguiti con le forme dirette e non valida retroattivamente la possibilità di espropriazione presso terzi esclusa dall'art.5‑quinquies.
- Le questioni di legittimità costituzionale contro disposizioni che adeguano le modalità esecutive alla gestione contabile delle PP.AA. incontrano difficoltà se la normativa non estingue il credito ma solo ne disciplina la modalità esecutiva; la Consulta ha già ritenuto simili limitazioni compatibili con la Costituzione.
- In caso di dubbi procedurali o di omissione dell'adempimento da parte della P.A., valutare tempestivamente alternative: azioni dirette previste dalla legge n.89/2001, riesame dei termini e delle date di notifica del pignoramento, e, solo se ricorrono profili sistemici, rimedi sovranazionali (Corte EDU).
- Verificare sempre la correttezza del contraddittorio nei confronti del 'terzo pignorato' (es. tesoreria o banca d'Italia): l'integrazione del contraddittorio può essere richiesta, ma non sempre sarà necessaria se l'atto di pignoramento originario ha coinvolto correttamente il terzo.
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