Cassazione Civile, Sentenza n. 35878/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 2216/2019 del Tribunale di Padova con cui è stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Pantano (depositata il 27/4/2017) avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 27/1/2017. Il ricorrente contestava: a) l'applicabilità del termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. anche a doglianze che, a suo dire, rilevano sempre (vizi insanabili quali incertezza assoluta sull'identificazione dei beni pignorati e aggressione parziaria di un diritto reale spettante per intero); b) la corrispondenza tra beni pignorati e beni posti in vendita (irregolarità del bando di vendita predisposto dal professionista delegato); c) la quantificazione delle spese di lite in favore dell'intervenuta Società Azienda Agricola Ca'Bianca S.n.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è soggetta al termine decadenziale (20 giorni) e che solo vizi gravissimi e radicali (che rendono impossibile il trasferimento del bene o la prosecuzione utile dell'esecuzione) possono essere rilevati d'ufficio dal giudice o ammettere un controllo straordinario, ma sempre entro i limiti dei termini processuali. Errori o omissioni nell'atto di pignoramento (mancata indicazione della quota di comproprietà, omissione di un subalterno, imprecisioni catastali) non sono automaticamente insanabili e spesso possono essere emendati dai successivi atti (trascrizione, ordinanza, avviso di vendita). La dichiarata estinzione della procedura doveva essere impugnata con reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. entro i termini previsti; non è possibile far valere l'omessa pronuncia come vizio eterno su tutti gli atti successivi. Il bando di vendita redatto dal professionista delegato non è esperibile con l'opposizione agli atti esecutivi (remedio riservato agli atti del giudice). Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione fatta dal Tribunale secondo i criteri della giurisprudenza consolidata e del D.M. n.55/2014 (valutazione in base agli effetti economici dell'accoglimento/rigetto dell'opposizione, quindi in relazione al prezzo di aggiudicazione). Il controricorso della IFIS è risultato tardivo e pertanto non è stato considerato; la Corte ha inoltre rilevato l'obbligo, in capo alla ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi è soggetta al termine decadenziale (20 giorni) e non è utilizzabile fuori termine salvo che per vizi gravissimi e radicali che il giudice può rilevare d'ufficio; anche in tali ipotesi l'opposizione deve comunque rispettare i termini per gli atti successivi o il vizio deve essere fatto valere con i mezzi procedurali appropriati.
Il pignoramento successivo ha effetto indipendente da quello anteriore: l'esistenza o estinzione di un pignoramento anteriore non annulla automaticamente gli effetti di un pignoramento successivo che abbia regolarmente preso corso.
art. 630, comma 3, cod. proc. civ.
L'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione (ad esempio relativo all'estinzione o meno della procedura) deve essere proposta con reclamo ai sensi di questa norma entro il termine perentorio previsto; non può essere surrogata dall'opposizione ex art. 617 presentata oltre termine.
Richiamata nella giurisprudenza come possibile strumento per far sì che il giudice rilevi d'ufficio vizi rilevanti; la Corte sottolinea che, ove sussistano vizi insanabili, il giudice può intervenire anche d'ufficio ma nel quadro dei termini e delle fasi del processo esecutivo.
Termini per la notificazione del controricorso in Cassazione: la tardività del controricorso di IFIS ha comportato che esso non sia stato esaminato, con conseguenze sulle statuizioni sulle spese.
Norma procedurale richiamata nel corso del procedimento di Cassazione (memoria di parte depositata dal ricorrente).
art. 23, comma 8-bis, D.L. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020) e successive proroghe
Norma emergenziale che ha permesso la trattazione/decisone in camera di consiglio senza discussione orale e senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ove non richiesto.
D.M. Giustizia n.55 del 2014, artt. 4 e 5
Criteri tariffari per la liquidazione delle spese di lite: nella opposizione all'espropriazione il valore della causa va calcolato in relazione agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto; applicato correttamente dal giudice di merito nel liquidare il compenso dell'intervenuto.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. n.228/2012)
Prevede l'obbligo, in determinate ipotesi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è soggetta al termine decadenziale (circa 20 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato): va proposta tempestivamente o si perde il rimedio, salvo le ipotesi eccezionali di vizi radicali.
- Solo vizi realmente insanabili (che rendono impossibile la conclusione utile dell'espropriazione o il trasferimento del bene) possono essere rilevati d'ufficio dal giudice o giustificare rilievi successivi; errori formali o omissioni suscettibili di integrazione non impediscono la prosecuzione dell'esecuzione.
- L'estinzione o la mancata declaratoria di estinzione della procedura esecutiva deve essere impugnata con gli strumenti e i termini previsti (reclamo ex art. 630, c.3) e non può essere fatta valere indefinitamente mediante successive opposizioni agli atti.
- Il bando di vendita redatto dal professionista delegato non è normalmente rimediabile con l'opposizione agli atti esecutivi, rimedio riservato agli atti del giudice; le contestazioni sul bando richiedono un corretto inquadramento processuale.
- Nella liquidazione delle spese nelle opposizioni esecutive si valuta il 'peso' economico della controversia in base agli effetti dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione (spesso il prezzo di aggiudicazione), non sempre in base al credito dell'intervenuto.
- La tempestività dei mezzi di impugnazione e delle notifiche (compreso il controricorso in Cassazione) è essenziale: ritardi determinano inammissibilità o mancata considerazione di atti e deduzioni.
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