Cassazione Civile, Sentenza n. 35885/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Campania che avevano rigettato gli appelli dell'Agenzia o annullato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003. Gli avvisi contestavano, in capo alla società MA.DE.R. s.r.l., il recupero a tassazione di: passività eliminate ex art. 14 l. n. 289/2002; ricavi occulti ricostruiti per inattendibilità contabile (accertamento analitico-induttivo); ammortamenti/ spese di manutenzione contestati; omessa imputazione a conto economico di un premio su acquisti. In capo ai soci (Liguori, Vitale M., Vitale C.) si contestava la conseguente partecipazione agli utili extra-contabili. L'Agenzia ha dedotto violi di motivazione, ultrapetizione (decidere su poste non impugnate), omessa pronuncia su deduzioni rilevanti, errata valutazione della contabilità e applicazione non corretta della regolarizzazione art.14 l.289/2002; la società e i soci hanno proposto motivi incidentali in Cassazione volti, in massima parte, a censurare l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio per vizi formali.
La decisione
Ricorso n. 11528/2013 (MA.DE.R. s.r.l.): la Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi n. 2, 4, 5 e 6 e rigettando i motivi 1, 3 e 7; ha dichiarato inammissibile/rigettato il ricorso incidentale della società; la sentenza della C.T.R. è stata cassata in relazione ai profili accolti e rinviata alla C.T.R. Campania in diversa composizione per nuovo giudizio e regolazione spese. Ricorso n. 11511/2013 (Liguori G.): ricorso principale dell'Agenzia integralmente accolto; ricorso incidentale della contribuente rigettato; sentenza C.T.R. cassata e rinviata per nuovo giudizio. Ricorso n. 11535/2013 (Vitale Maria): ricorso principale dell'Agenzia integralmente accolto; ricorso incidentale rigettato; C.T.R. cassata e rinvio. Ricorso n. 11564/2013 (Vitale Caterina): medesima sorte di Vitale Maria. In sintesi: la Cassazione ha annullato le decisioni della C.T.R. e ha rimandato i procedimenti per nuovo esame, accogliendo nei fascicoli relativi ai soci l'eccezione di ultrapetizione/omessa pronuncia e, nel procedimento sulla società, alcune censure dell'Agenzia in merito a inesattezze della decisione di merito e criteri applicati nell'accertamento analitico-induttivo.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Usato per censurare l'omessa pronuncia o ultrapetizione della sentenza di merito: la Corte ha ritenuto che la C.T.R. in più casi non abbia adeguatamente esaminato (o abbia deciso oltre quanto dedotto) le specifiche censure relative agli avvisi diretti ai soci, dando così rilievo all'obbligo del giudice di pronunciarsi sui motivi posti in discussione.
art. 360 cod. proc. civ. (numeri 3,4,5)
Base per i motivi di cassazione: le censure relative a violazione di norme processuali, motivazione insufficiente/omessa e travisamento dei fatti sono state valutate dalla Corte per dichiarare l'accoglimento parziale dei ricorsi.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 1, art. 53, art. 22, art. 10, art. 18, art. 49, art. 61, art. 53 comma 2)
Riferimenti all'ordinamento del processo tributario: la Corte ha richiamato i principi di specificità dell'appello e i limiti di ammissibilità delle questioni non dedotte in appello; ha anche applicato il principio secondo cui in Cassazione non si possono prospettare questioni nuove non trattate in sede di merito.
art. 295 cod. proc. civ.
Richiamato per la regola di sospensione del giudizio sui soci in presenza di procedimento separato e anteriore nei confronti della società: la Corte ha indicato che il giudizio sui soci dovrebbe essere sospeso in attesa del giudicato sull'accertamento societario, essendo quest'ultimo antecedente logico-giuridico.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 15, art. 42, art. 39)
Art. 15 e regole sull'inventario e obblighi contabili: la Corte ha ritenuto che la mancata elencazione delle giacenze e altre gravi irregolarità contabili possano rendere inattendibile la contabilità e legittimare l'accertamento analitico-induttivo. L'art. 42 (motivazione dell'atto) è stato invocato per valutare la correttezza della motivazione dell'avviso.
TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) art. 75, comma 5
Richiamato in relazione alla deducibilità o qualificazione di spese/ammortamenti: la Corte ha ritenuto che alcuni rilievi della C.T.R. che hanno esaminato voci non impugnate fossero affetti da ultrapetizione e non potevano essere valutati in assenza di specifica impugnazione.
artt. 2709 e 2730 cod. civ.
Norme sulla efficacia probatoria delle scritture contabili e sulla confessione: la Corte ha confermato che, in presenza di contabilità incompleta o irregolare, le scritture fornite dall'impresa possono avere valore confessorio e costituire base per l'accertamento analitico-induttivo, salvo corretta motivazione di merito.
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 14)
Norma sul condono e regolarizzazione contabile: la Corte ha valutato la legittimità dell'uso della regolarizzazione contabile riferita al periodo 2002/2003 e ha ritenuto che, ove correttamente annotata come riserva da condono e nel rispetto della continuità, la rettifica possa essere ammessa; decisione di merito ritenuta lacunosa sotto certi profili.
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 2, comma 47)
Interpretata come estensione temporale della possibilità di regolarizzazione fino al 31 dicembre 2003; la Corte ha ritenuto applicabile la norma al caso concreto per valutare la correttezza delle rettifiche operate dalla società.
Massime di principio
- Se esistono procedimenti separati per l'accertamento societario e per quello verso i soci, il giudizio sui soci dovrebbe essere sospeso fino al definitivo pronunciamento sull'accertamento della società, perché quest'ultimo costituisce antecedente logico-giuridico.
- Il giudice d'appello non può decidere oltre le questioni concretamente dedotte dalle parti (vietato extrapetizione/ultrapetizione): le decisioni devono rimanere nei limiti di quanto impugnato.
- In Cassazione non sono ammissibili questioni nuove non trattate nei gradi di merito; le parti devono aver dedotto specificamente le eccezioni in sede di merito per poterle riproporre in legittimità.
- La contabilità incompleta o l'assenza di inventario possono rendere la contabilità inattendibile e legittimare l'accertamento analitico-induttivo basato sulle scritture fornite dall'impresa; tuttavia l'Ufficio deve motivare chiaramente i criteri di ricostruzione adottati.
- Le rettifiche connesse al condono (art. 14 l. 289/2002) e la loro rilevazione patrimoniale (es. riserva da condono) devono rispettare la continuità dei valori e la correttezza temporale (valori 'a cerniera' 2002/2003) e sono valutate alla luce delle norme che estendono la possibilità di regolarizzazione.
- Le censure procedurali sull'ammissibilità dell'appello (difetti di deposito, ricevute, indicazioni formali) vanno sollevate nel grado di merito: se non sono state dedotte allora, non possono essere efficacemente proposte in Cassazione come novità.
- Il giudice di legittimità valuta sia i profili di diritto (vizi di motivazione, violazioni procedurali) sia la correttezza dei principi applicati in merito (es. uso delle scritture contabili come prova confessoria), annullando e rinviando quando il merito non è stato valutato correttamente.
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