Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22869/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato davanti al giudice di pace un decreto di espulsione prefettizio emesso per ritenuta pericolosità sociale, fondata su una precedente condanna in materia di stupefacenti. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 13 d.lgs. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 16, sostenendo che il decreto sarebbe illegittimo anche perché, secondo quanto emerso dalla memoria dell'amministrazione, dopo la scarcerazione era stato trattenuto senza soluzione di continuità in diversi CPR in esecuzione di un precedente provvedimento di espulsione giudiziaria. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 18 d.lgs. 150/2011, per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di pace non avesse svolto alcuna valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e avesse trascurato la documentazione prodotta, indicativa di un percorso di rieducazione e di inserimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che, nei casi in cui rileva la pericolosità sociale dello straniero ai fini del rinnovo del permesso o dell'adozione di misure espulsive, non opera alcun automatismo ostativo e la pericolosità deve essere accertata in concreto e all'attualità, mediante un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra gli interessi coinvolti. Nel caso deciso, il giudice di pace aveva invece presunto la pericolosità in base al solo precedente penale in materia di stupefacenti, senza considerare il percorso rieducativo e senza motivazione individualizzata. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di pace di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    richiamato quale base normativa del decreto di espulsione; la censura del ricorrente riguardava la sua violazione in combinato con l'art. 16.

  • art. 16 d.lgs. 286/1998

    richiamato in combinato con l'art. 13 ai fini della legittimità del decreto di espulsione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente della decisione del giudice di pace.

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    richiamato quale norma processuale del giudizio di opposizione contro il provvedimento espulsivo.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    menzionato quale parametro dei reati rilevanti nella valutazione della pericolosità, ma non idoneo a fondare un automatismo ostativo al rinnovo del titolo nel regime applicabile.

Massime di principio

  • In materia di immigrazione, la condanna per determinati reati non comporta, di per sé, un automatismo ostativo: la pericolosità sociale dello straniero deve essere verificata in concreto e con riferimento all'attualità della situazione.
  • Il giudice chiamato a valutare un provvedimento espulsivo o un rinnovo del titolo connesso alla pericolosità deve svolgere una motivazione individualizzata, dando conto degli elementi favorevoli e del percorso di reinserimento eventualmente emergenti dagli atti.
  • Quando la decisione di merito omette la verifica concreta della pericolosità e si fonda solo su precedenti penali, la motivazione è viziata e la sentenza è cassabile con rinvio.
  • Nei giudizi relativi a diritti fondamentali dello straniero, l'apprezzamento amministrativo e giudiziale deve rispettare un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra esigenze di ordine pubblico e tutela della persona.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.