Cassazione Penale, Sentenza n. 10922/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (pur escludendo un ruolo direttivo/organizzativo) per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ("ndrangheta", ramo Pema-Merr). Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza dei gravi indizi. In particolare sostiene che gli elementi probatori sono deboli perché si riducono a due occasioni in cui avrebbe ricevuto modestissimi aiuti economici dal fratello durante una latitanza di tre mesi (fatti estranei al contesto mafioso) e ad affermazioni del collaboratore di giustizia Simone Canale che, a suo dire, sarebbero inattendibili e prive di riscontri idonei.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il giudice ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame argomentata e logica: ha valutato l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore corredate da plurimi elementi di riscontro e ha richiamato altri indizi a carico dell'indagato (supporto economico e logistico ricevuto da esponenti della cosca durante la latitanza e la detenzione, conversazione intercettata in cui il nipote definiva lo zio "elemento di spicco" dell'associazione, comunicazioni tramite un sodale che invitavano il Penna a non lamentarsi con il capoclan perché lo aveva agevolato). Il complessivo compendio indiziario è stato ritenuto idoneo a sostenere la tesi accusatoria sulla partecipazione di Penna alla consorteria criminale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La norma è richiamata come fattispecie penalmente contestata; il Tribunale ha valutato che i gravi indizi di partecipazione sono supportati da elementi quali supporto economico/logistico, rapporti di parentela e conversazioni intercettate, che nel loro insieme consentono di ritenere l'intraneità dell'indagato alla cosca.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata solo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (comunicazioni/adempimenti a carico dell'ufficio giudiziario).
Giurisprudenza citata - Sez. 5, n. 38124 del 19 giugno 2019 (Zuccaro) e Sez. 1, n. 3263 del 10/07/1994 (Agostino e altri)
in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'art. 416-bis cod.pen., pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova o anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno ad un'associazione del genere anzidetto, nulla impedisce che, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo
La giurisprudenza consente che i legami di parentela assumano rilievo indiziario quando l'organizzazione ha carattere familiare e vi sia un'attività criminosa non occasionale dei membri; i rapporti di parentela vanno però valutati nel contesto complessivo e con altri riscontri.
Massime di principio
- In procedimenti per associazione mafiosa, singoli atti di supporto (anche economico) non sono automaticamente innocenti: il loro valore probatorio va valutato nel contesto e possono costituire manifestazioni della solidarietà tipica dell'associazione.
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono essere ritenute attendibili se supportate da elementi di riscontro multipli; la mera asserzione di inattendibilità senza contestare specifici profili di riscontro è insufficiente.
- I legami di parentela non provano da soli l'appartenenza all'associazione, ma in presenza di una organizzazione a base familiare e di attività non occasionali dei familiari, la parentela può assumere valore indiziario rilevante.
- Conversazioni intercettate e la continuità dei rapporti (anche durante la detenzione) sono elementi di riscontro importanti per dimostrare l'intraneità a una cosca.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre individuare errori logico-giuridici nella motivazione o vizi di persuasione; una semplice "diversa lettura" degli elementi indiziari, non fondata su specifici profili di illogicità, è generalmente insufficiente.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato non solo alle spese ma anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; quindi è prudente valutare seriamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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