Cassazione Penale, Sentenza n. 27658/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello nel rigetto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: il ricorrente ha sostenuto che l'immobile della parte civile non era abitato nel periodo contestato, che non vi sarebbe stato un nuovo allaccio dopo il primo intervento di disattivazione, che l'allaccio non era camuffato (rilevando anzi le attenuanti generiche riconosciute) e che il danno complessivo era esiguo, fattori secondo lui idonei a far rientrare il fatto nella particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito che, valutati i parametri dell'art. 133 cod. pen., hanno escluso la particolare tenuità dell'offesa per un furto di energia elettrica quantificato in circa 817,56 euro, considerando inoltre il carattere reiterato/recidivo e la persistenza della condotta. Confermata quindi la sentenza della Corte d'appello (pena ridotta in appello a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa). Sul piano processuale la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. e art. 625 n. 2 cod. pen. (furto)
Il fatto è stato qualificato come furto di energia elettrica ai sensi delle disposizioni sul furto; la quantificazione del danno ha inciso sulla valutazione della gravità dell'offesa e sulla non applicabilità della particolare tenuità.
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
La norma richiede che, oltre all'esiguità del danno e del pericolo, il comportamento non sia abituale; il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento per valutare gravità ed esigenza di pena. In questo caso la Corte ha ritenuto che i presupposti non ricorressero.
art. 133, comma 1, cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
I parametri di cui all'art. 133 (modalità della condotta, entità del danno, grado di colpa, carattere abituale) sono stati utilizzati per valutare la tenuità dell'offesa; non è necessario esaminare tutti gli elementi purché siano indicati quelli ritenuti rilevanti.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità)
Sulla base di tale norma la Cassazione ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.
C. cost. 186/2000 (richiamata come principio rilevante)
Richiamo giurisprudenziale utilizzato per escludere ragioni di esonero dalla condanna pecuniaria prevista in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una motivazione specifica sulle modalità della condotta: il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti, ma non è tenuto ad esaurire tutti i criteri previsti dall'art. 133.
- La rilevanza dell'entità del danno: importi dell'ordine di alcune centinaia di euro (qui circa 817,56 €) possono essere ritenuti non 'esigui' e precludere la particolare tenuità.
- Il carattere abituale o la reiterazione della condotta (recidiva o nuovo allaccio dopo un intervento) escludono frequentemente l'applicabilità della causa di non punibilità.
- Circostanze come l'assenza di camuffamento o il riconoscimento di attenuanti generiche non sono di per sé decisive a favore della tenuità: il giudice bilancia complessivamente modalità, entità del danno e abitudinarietà.
- La non abitazione dell'immobile offeso non impedisce che il danno sia percepito e contestato; l'argomento dell'immobile vuoto non vale automaticamente a ridurre la gravità dell'offesa.
- I ricorsi in cassazione che si limitano a contestare la valutazione del merito senza mostrare errori di diritto o gravi vizi logici rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e all'ammenda ex art. 616 c.p.p.
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