Cassazione Penale, Sentenza n. 31605/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il divieto imposto dall'Amministrazione Penitenziaria di detenere una borsa termica. Nelle impugnazioni erano dedotte, tra l'altro, erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis ord. pen. e dell'art. 41-bis, violazione del diritto di difesa per la qualificazione del primo reclamo, mancata valutazione di prassi carcerarie, difetto di motivazione e violazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 230/2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione (l'impugnazione era da qualificare come ricorso per cassazione) perché proposto da soggetto non legittimato: l'atto non era sottoscritto da un difensore abilitato e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen. (nella versione successiva alla legge n. 103/2017). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendosi non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Norma richiamata a giustificazione del regime detentivo del ricorrente; rilevante per le deduzioni relative alle limitazioni alla detenzione di oggetti, ma la Corte non è entrata nel merito sostanziale per via dell'inammissibilità procedurale.
art. 35 e 35-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme sulla qualificazione dei provvedimenti e sul reclamo al Magistrato di sorveglianza; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione sostanziale in presenza di vizio procedurale formale dell'impugnazione.
Addotto dal ricorrente in relazione ai diritti e alle autorizzazioni in materia di oggetti personali, ma non trattato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ha consentito alla Corte di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione quando la censura riguarda presunte violazioni di diritti soggettivi; da qui la necessità del rispetto delle forme proprie del ricorso per cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da soggetto non legittimato.
Stabilisce il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'assenza di tale sottoscrizione ha determinato l'inammissibilità.
art. 1, comma 63, L. 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato la disciplina dell'iscrizione all'albo speciale e i requisiti difensionali per la proposizione del ricorso per cassazione, richiedendo che il difensore sia iscritto nell'albo speciale.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate o viziate procedimentalmente, giustificando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La correttezza formale dell'impugnazione è essenziale: se un ricorso per cassazione è necessario o la impugnazione va qualificata come tale, deve essere soggetto alla sottoscrizione di un difensore abilitato e, se richiesto, iscritto nell'albo speciale; l'omessa sottoscrizione determina l'inammissibilità.
- Prima di proporre impugnazioni che possano configurarsi come ricorso per cassazione, verificare la natura giuridica del provvedimento impugnato e il relativo mezzo processuale competente per evitare la declaratoria di inammissibilità per vizio procedurale.
- Le questioni di merito (es. legittimità del divieto di detenere oggetti personali in regime 41-bis) possono rimanere inespresse se si perde per vizi formali: garantire l'assistenza di un difensore adeguatamente abilitato per poter ottenere un esame di merito.
- Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere non solo le spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie (come il versamento alla Cassa delle ammende) quando ricorrono elementi di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In contenziosi penitenziari è utile documentare prassi e precedenti applicazioni interne (es. prassi carcerarie) già in sede amministrativa e preventiva, ma sempre con il supporto di un difensore che curi la corretta qualificazione e forma degli atti.
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