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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5042/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 10/04/2024 che, in riforma dell'ordinanza del GIP, aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Bonvissuto per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente censura la fondatezza degli elementi indiziari usati dal Tribunale (partecipazione a due summit, intercettazioni relative al 'superbonus', acquisizione di locali commerciali, apporto nelle estorsioni e confezionamento di attestazioni false) e la mancata valutazione delle esigenze cautelari in termini di regolare condotta, assenza di contatti con le presunte vittime e distanza temporale dai precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse motivato in modo congruo e privo di vizi logici la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, valorizzando la partecipazione del ricorrente a riunioni riconducibili al sodalizio, il suo contributo operativo (estorsioni, ricerca di società compiacenti per appalti e per il 'superbonus', acquisizione di esercizi commerciali) e la mancanza di segni di allontanamento dal sodalizio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione mafiosa può trovare sufficiente indizio cautelare anche dalla partecipazione a riunioni tipiche del sodalizio, dalla conoscenza della struttura e dall'apporto operativo (estorsioni, gestione economica) della persona; la valutazione in sede cautelare richiede un giudizio di 'qualificata probabilità' globale degli indizi.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Per i delitti di associazione mafiosa opera una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia cautelare; il giudice deve verificare solo eventuali segnali concreti di rescissione del legame col sodalizio per escludere la custodia in carcere.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consentita la proposizione di appello del Pubblico Ministero avverso ordinanze del GIP; il Tribunale ha esercitato tale rimedio riformando l'ordinanza originaria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale delle censure in cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte però valuta la non sussistenza dei vizi indicati e la mancata indicazione di censure tali da disarticolare il ragionamento probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di ricorso infondato o inammissibile.

  • art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale per le conclusioni del Pubblico Ministero nelle fasi della Cassazione; qui il PM ha chiesto il rigetto del ricorso.

  • art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio); il Tribunale ha valorizzato il pericolo di inquinamento e la persistenza del vincolo con il sodalizio.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata per distinguere il diverso grado di valutazione tra fase cautelare (giudizio di probabilità qualificata) e giudizio di merito (prova oltre ogni ragionevole dubbio); in sede cautelare non è richiesta la prova piena.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di estensione del ricorso in cassazione rispetto alle questioni dedotte; qui il ricorso era esaminato entro i limiti di legge.

Massime di principio

  • In sede cautelare per reati di mafia la prova richiesta è il 'giudizio di qualificata probabilità' (gravi indizi), non la prova di merito: gli elementi vanno valutati globalmente e non in modo atomistico.
  • La partecipazione a incontri tipici del sodalizio, l'apporto operativo a condotte estorsive, l'attività di organizzazione economica (es. ricerca di società compiacenti, acquisizione di esercizi commerciali) e la produzione di documenti falsi possono costituire indizi idonei a fondare la misura cautelare per associazione mafiosa.
  • Per i delitti di stampo mafioso opera una presunzione favorevole all'applicazione della custodia in carcere; la difesa deve fornire elementi concreti di dissociazione o inattualità dell'operatività per superare tale presunzione.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione complessiva delle fonti ma verifica la completezza, la logicità e la coerenza della motivazione espressa dal giudice di merito.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi analoghi, la strategia difensiva utile è documentare tempestivamente e in modo specifico l'assenza di un ruolo attivo nel sodalizio, la mancanza di collegamenti operativi recenti, la condotta regolare in libertà e qualsiasi elemento che dimostri dissociazione concreta dal gruppo criminale.

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