Cassazione Penale, Sentenza n. 5042/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 10/04/2024 che, in riforma dell'ordinanza del GIP, aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Bonvissuto per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente censura la fondatezza degli elementi indiziari usati dal Tribunale (partecipazione a due summit, intercettazioni relative al 'superbonus', acquisizione di locali commerciali, apporto nelle estorsioni e confezionamento di attestazioni false) e la mancata valutazione delle esigenze cautelari in termini di regolare condotta, assenza di contatti con le presunte vittime e distanza temporale dai precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse motivato in modo congruo e privo di vizi logici la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, valorizzando la partecipazione del ricorrente a riunioni riconducibili al sodalizio, il suo contributo operativo (estorsioni, ricerca di società compiacenti per appalti e per il 'superbonus', acquisizione di esercizi commerciali) e la mancanza di segni di allontanamento dal sodalizio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di associazione mafiosa può trovare sufficiente indizio cautelare anche dalla partecipazione a riunioni tipiche del sodalizio, dalla conoscenza della struttura e dall'apporto operativo (estorsioni, gestione economica) della persona; la valutazione in sede cautelare richiede un giudizio di 'qualificata probabilità' globale degli indizi.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Per i delitti di associazione mafiosa opera una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia cautelare; il giudice deve verificare solo eventuali segnali concreti di rescissione del legame col sodalizio per escludere la custodia in carcere.
Consentita la proposizione di appello del Pubblico Ministero avverso ordinanze del GIP; il Tribunale ha esercitato tale rimedio riformando l'ordinanza originaria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento formale delle censure in cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte però valuta la non sussistenza dei vizi indicati e la mancata indicazione di censure tali da disarticolare il ragionamento probatorio.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di ricorso infondato o inammissibile.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per le conclusioni del Pubblico Ministero nelle fasi della Cassazione; qui il PM ha chiesto il rigetto del ricorso.
art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio); il Tribunale ha valorizzato il pericolo di inquinamento e la persistenza del vincolo con il sodalizio.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata per distinguere il diverso grado di valutazione tra fase cautelare (giudizio di probabilità qualificata) e giudizio di merito (prova oltre ogni ragionevole dubbio); in sede cautelare non è richiesta la prova piena.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione del ricorso in cassazione rispetto alle questioni dedotte; qui il ricorso era esaminato entro i limiti di legge.
Massime di principio
- In sede cautelare per reati di mafia la prova richiesta è il 'giudizio di qualificata probabilità' (gravi indizi), non la prova di merito: gli elementi vanno valutati globalmente e non in modo atomistico.
- La partecipazione a incontri tipici del sodalizio, l'apporto operativo a condotte estorsive, l'attività di organizzazione economica (es. ricerca di società compiacenti, acquisizione di esercizi commerciali) e la produzione di documenti falsi possono costituire indizi idonei a fondare la misura cautelare per associazione mafiosa.
- Per i delitti di stampo mafioso opera una presunzione favorevole all'applicazione della custodia in carcere; la difesa deve fornire elementi concreti di dissociazione o inattualità dell'operatività per superare tale presunzione.
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione complessiva delle fonti ma verifica la completezza, la logicità e la coerenza della motivazione espressa dal giudice di merito.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi analoghi, la strategia difensiva utile è documentare tempestivamente e in modo specifico l'assenza di un ruolo attivo nel sodalizio, la mancanza di collegamenti operativi recenti, la condotta regolare in libertà e qualsiasi elemento che dimostri dissociazione concreta dal gruppo criminale.
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