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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12375/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un soggetto ha chiesto la revocazione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, in un precedente giudizio tributario relativo a un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 in relazione a una società estinta, aveva dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della società cancellata. Nel ricorso per revocazione si è dedotto un unico motivo, fondato sull'asserito errore revocatorio della Corte, consistito nell'aver supposto erroneamente la qualità di socio della società in capo al ricorrente al momento della cancellazione dal registro delle imprese. Il ricorrente ha richiamato una visura camerale depositata in primo grado dalla quale, a suo dire, sarebbe emersa l'estraneità alla compagine sociale. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La Corte ha anche rilevato l'inammissibilità della memoria del ricorrente perché depositata oltre il termine di dieci giorni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'asserito errore non riguardasse un atto interno del giudizio di legittimità, ma una circostanza già emergente dalla sentenza di appello, che indicava il ricorrente come socio e amministratore della società estinta e come successore ex art. 2495 c.c. Ne consegue che, se errore vi è stato, esso avrebbe potuto semmai rilevare nel giudizio di merito, non nel giudizio di cassazione. La memoria depositata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile per tardività. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    successore della società estinta

    La qualità di successore della società cancellata è stata richiamata dalla sentenza di merito come base della legittimazione/coinvolgimento del soggetto nel giudizio tributario.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012

    inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012

    La disposizione è richiamata quale fonte dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto risultante dagli atti interni del giudizio di legittimità, ossia per una falsa percezione di un fatto emergente direttamente dagli atti esaminati dalla Corte.
  • Non sussiste errore revocatorio quando la circostanza dedotta come erroneamente percepita dalla Corte non sia estranea al giudizio di merito, ma risulti dalla sentenza impugnata o da atti che non costituiscono atti interni del giudizio di cassazione.
  • L'errore revocatorio deve essere autonomo e incidere esclusivamente sulla decisione di legittimità; non può essere utilizzato per contestare errori eventualmente verificatisi nel giudizio di merito o per introdurre una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La tardività del deposito della memoria oltre il termine previsto comporta l'inammissibilità della memoria stessa, senza incidere sull'esame del ricorso principale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte provvede alla regolazione delle spese secondo soccombenza e dà atto, ove dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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