Cassazione Civile, Sentenza n. 20546/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La De Matteis impugnava la sentenza di appello che aveva respinto la richiesta di risarcimento danni (fino a €200.000) per infiltrazioni provenienti da terrazze a livello, nonché voleva essere esonerata dall'obbligo di concorrere pro quota alle spese per la rimozione delle cause delle infiltrazioni. Il Condominio eccepiva difetto di legittimazione passiva e impugnava la sentenza di primo grado che aveva condannato il Condominio a riparare i danni e al risarcimento di €80.000. In Cassazione la De Matteis ha dedotto vizi di motivazione e omesso esame di fatto decisivo; il Condominio ha proposto ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo, terzo e quarto motivo di cassazione della De Matteis, ma ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati, ritenendo la sentenza d'appello affetta da intrinseca contraddittorietà nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale della DMC relativo all'esonero dalla contribuzione pro quota. Per tale motivo la sentenza di appello è cassata in quella parte e la causa è rinviata al giudice a quo per nuovo esame sulla questione (compresi gli aspetti probatori correlati). Il ricorso incidentale del Condominio in tema di spese è stato assorbito. La Corte ha altresì disposto che le spese di cassazione siano a carico della parte soccombente nel gravame.
Norme richiamate
Responsabilità per i danni prodotti da cose in custodia; applicata per affermare la possibilità di responsabilità concorrente del condominio per infiltrazioni provenienti da terrazzi/lastrici
Ricavata dalla decisione l'applicazione in combinato con l'art. 2051: il danneggiato può agire per l'intero nei confronti del condominio, salva la ripartizione interna tra coobbligati
Norma sulla ripartizione tra coobbligati: utilizzata per regolare i rapporti interni tra condominio e singoli condomini coobbligati alla riparazione
Richiamato insieme agli artt. successivi per inquadrare gli obblighi di manutenzione e le posizioni dei condomini danneggiati
Richiamato come parte del complesso di norme sul godimento e mantenimento delle parti comuni
Richiamato nel contesto delle obbligazioni derivanti dalla comproprietà sulle parti comuni
Regole formali dell'atto di appello: la Corte osserva che la genericità dell'appello è questione di merito non proponibile per la prima volta in Cassazione se non dedotta nei gradi precedenti
Disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; richiamata per inquadrare le censure sollevate (violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo)
Norma richiamata nella censura incidentale relativa alla liquidazione delle spese processuali e ai criteri di rimborso
Massime di principio
- Il danneggiato in condominio può agire per l'intero nei confronti del condominio per danni da infiltrazioni provenienti da terrazze anche se queste sono di proprietà esclusiva di singoli condomini: però ciò non esonera il condòmino danneggiato dall'obbligo di contribuire pro quota alle spese di riparazione delle parti comuni o di uso comune.
- La responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.) può configurare una responsabilità concorrente del condominio, con applicazione delle regole sulla ripartizione interna tra coobbligati (art. 1126 c.c.).
- In sede di appello e di cassazione è essenziale che le censure di genericità dell'impugnazione siano state sollevate e documentate nei precedenti gradi; non è possibile proporre nuove questioni procedurali in Cassazione se non erano nel thema decidendum del giudice di merito.
- La Corte di legittimità non sostituisce il sindacato di merito: gli apprezzamenti sulle prove e sui fatti compiuti dal giudice di merito sono in genere sottratti al controllo di legittimità, salvo vizi di motivazione o contraddittorietà che impediscano il controllo logico-formale del ragionamento giudiziale.
- Per ottenere l'esonero dalla contribuzione alle spese condominiali di riparazione occorre una precisa e non generica allegazione e prova che l'intervento sia dovuto esclusivamente alla condotta degli altri e che il singolo non abbia alcuna utilità o obbligo di contribuzione; la mera affermazione del danno non è sufficiente.
- La decisione sulla ripartizione delle spese processuali tiene conto dell'esito complessivo del giudizio e delle specifiche vicende di soccombenza in ciascun grado; i ricorsi incidentali su spese possono essere assorbiti se il tema principale viene risolto con rinvio.
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