Cassazione Civile, Ordinanza n. 09900/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva presentato alla Provincia autonoma un progetto per realizzare un impianto di trattamento termico dei rifiuti. La Giunta provinciale aveva negato l'autorizzazione, richiamando il parere del comitato ambientale e ritenendo che l'impianto, per dimensioni e capacità, avrebbe favorito l'afflusso di rifiuti da altre regioni in contrasto con i principi di prossimità e specializzazione in materia di smaltimento. Il TAR aveva respinto il ricorso, il Consiglio di Stato aveva confermato il diniego. In cassazione la società lamentava, formalmente ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.c., che il Consiglio di Stato avesse commesso errori di diritto così gravi da integrare uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, poiché avrebbe: considerato non libera la circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale; assoggettato anche i rifiuti speciali al principio di autosufficienza; esteso tale principio anche ai rifiuti destinati al recupero. In subordine chiedeva il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla compatibilità con il diritto UE della regola nazionale che non consente di impugnare in cassazione le sentenze del Consiglio di Stato che violino il diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure della società investissero meri errori di diritto del giudice amministrativo e non questioni di giurisdizione: il controllo ex art. 111 Cost. sui limiti esterni della giurisdizione non consente di sindacare l'esattezza dell'interpretazione o applicazione del diritto, neppure quando si deduca la violazione del diritto dell'Unione. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, rilevando che la questione era già stata chiarita dalla Corte di giustizia nella causa Randstad: il diritto UE non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso per cassazione contro le decisioni del supremo giudice amministrativo per violazioni del diritto unionale; i rimedi sono la disapplicazione della giurisprudenza non conforme, il ricorso per inadempimento della Commissione e, se ne ricorrono i presupposti, la responsabilità dello Stato secondo i principi Köbler e Traghetti del Mediterraneo. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente in favore della Provincia autonoma e del Comune.
Norme richiamate
formalmente richiamato dalla ricorrente
non consente di trasformare in motivo di giurisdizione la denuncia di meri errori di diritto del giudice amministrativo
art. 267 TFUE
richiamato in via subordinata per il rinvio pregiudiziale
il rinvio è stato escluso perché la questione era già stata risolta dalla Corte di giustizia
richiamato per la regolazione delle spese
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo
dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 111 Cost.
evocato nella motivazione sul controllo dei limiti esterni della giurisdizione
il sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione, non gli errori di diritto
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato nella liquidazione delle spese
indicato quale base per la liquidazione delle spese forfettarie
Corte giust. UE, 21.12.2021, causa C-497/20, Randstad
il diritto UE non impone un ricorso per cassazione avverso le decisioni del supremo giudice amministrativo che violino il diritto dell'Unione, se il diritto interno non lo prevede
Corte giust. UE, 30.09.2003, causa C-224/01, Köbler
la violazione del diritto UE da parte del giudice di ultimo grado può dar luogo a responsabilità dello Stato nei casi previsti
Corte giust. UE, 13.06.2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo
conferma la possibile responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE da parte del giudice di ultima istanza
Massime di principio
- Ai fini del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, la violazione di norme di diritto, anche se di fonte eurounitaria, non integra di per sé sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione: il vizio attiene al merito della decisione e non al riparto di giurisdizione.
- Il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti del giudice amministrativo di ultimo grado è circoscritto ai soli casi in cui il giudice abbia sostituito la propria valutazione a quella dell'amministrazione o abbia adottato un provvedimento dal contenuto sostanzialmente amministrativo, non quando si sia limitato a decidere sulla legittimità dell'atto impugnato.
- La mancata previsione, nell'ordinamento nazionale, di un ricorso per cassazione contro le sentenze del supremo giudice amministrativo che violino il diritto dell'Unione non è di per sé incompatibile con il diritto UE, purché siano assicurati effettività ed equivalenza delle tutele.
- La tutela dell'eventuale lesione derivante da una decisione del giudice amministrativo di ultimo grado contraria al diritto dell'Unione si rinviene, non nell'impugnazione straordinaria per cassazione, ma nei rimedi dell'ordinamento eurounitario: disapplicazione della giurisprudenza non conforme, eventuale procedura di infrazione e, ricorrendone i presupposti, responsabilità dello Stato.
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