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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18841/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario. Il mutuatario, insieme ad altri coobbligati rimasti intimati in cassazione, aveva chiesto nei gradi di merito l’accertamento della nullità della clausola del mutuo relativa alla determinazione degli interessi, sostenendo che essa fosse indeterminata o comunque erroneamente applicata, con conseguente violazione del divieto di anatocismo, superamento del tasso soglia antiusura e necessità di rideterminare l’esatto saldo del rapporto. Il Tribunale aveva respinto le domande rilevando la mancanza di documentazione ritenuta necessaria per verificare gli addebiti e l’eventuale superamento del tasso soglia; la Corte d’appello aveva confermato, osservando anche che non risultavano provati ulteriori costi rilevanti ai fini del TEG e che la commissione di estinzione anticipata aveva natura di penale. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: (1) violazione di varie norme civilistiche e bancarie per avere la Corte posto a suo carico l’onere di provare la nullità della clausola e la mancanza di causa delle dazioni; (2) nullità della sentenza per avere ritenuto tardiva una questione sull’indeterminatezza degli interessi per assenza dell’atto di erogazione e quietanza, pur asseritamente rilevabile d’ufficio; (3) censura analoga sotto il profilo dell’art. 117 TUB; (4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata specificazione del metodo di rimborso di capitale e interessi; (5) violazione dell’art. 1284 c.c. per la mancanza di pattuizione scritta del tasso ultralegale e per la pretesa indeterminatezza del tasso; (6) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. per indeterminabilità del tasso di interesse; (7) violazione delle norme su interessi e TUB per la nullità del contratto in ragione dell’adozione di un piano di ammortamento alla francese non specificamente approvato e indicato nel contratto. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: i primi e il quinto perché la questione della mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto all’onere di dimostrare di averla effettivamente devoluta nel giudizio di merito; il secondo e il terzo perché la declaratoria di inammissibilità in appello era sorretta da una seconda autonoma ratio decidendi, cioè l’incompatibilità della questione con le difese precedentemente svolte, non specificamente censurata; il quarto perché, in presenza di doppia conforme, non erano state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; il sesto e il settimo perché non si confrontavano con la ratio della decisione di merito, che aveva valorizzato la mancata produzione di documenti considerati parte integrante dell’accordo e perché la valutazione di determinatezza dell’oggetto del contratto è rimessa al giudice di merito e non è censurabile come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli ulteriori oneri contributivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del mutuatario. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché alcuni introducevano questioni non adeguatamente coltivate nei gradi di merito o non autosufficientemente dedotte; altri non colpivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; altri ancora erano preclusi dalla doppia conforme o miravano a sollecitare una rivalutazione di fatto sulla determinatezza dell’oggetto del contratto, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto divieto di anatocismo, senza che la Corte affronti nel merito la questione per difetto di ammissibilità dei motivi.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della pattuizione sugli interessi ultralegali e la loro determinabilità; la Corte non entra nel merito per inammissibilità e per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1422 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di azione di nullità; la censura è dichiarata inammissibile per novità/non autosufficienza.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame di merito.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa ripetizione dell'indebito; la Corte non esamina il merito della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che non gravasse su di lui l’onere di provare la nullità; la Corte ribadisce, in concreto, l’onere di allegazione della deduzione in appello e la necessità che le censure investano questioni già devolute al merito.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme indicate nel primo motivo, senza sviluppo decisorio.

  • art. 117 TUB

    Richiamato come parametro di validità della pattuizione sugli interessi; la Corte non entra nel merito della dedotta nullità perché i motivi sono inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pronuncia di appello; la Corte rileva che la questione era stata dichiarata inammissibile anche per autonoma ratio non attinta dal ricorso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedotta nullità della sentenza; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla pretesa tardività di questioni nuove in appello.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto; la Corte osserva che la valutazione di determinatezza è riservata al giudice di merito.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per la nullità del contratto; non viene affrontato nel merito per inammissibilità.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della dedotta nullità della clausola di interessi; nessun esame di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La Corte applica la regola della doppia conforme, affermando che il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato implicitamente in relazione al motivo per omesso esame di fatto decisivo, dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia

    Usato per dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni non comprese nel thema decidendum dei gradi di merito, salvo che fossero rilevabili d’ufficio; il ricorrente deve anche dimostrare puntualmente di averle effettivamente dedotte nei gradi precedenti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: se una sola ratio resta intatta, la censura non può condurre alla cassazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La valutazione circa la determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, se non nei limiti del vizio motivazionale o della corretta sussunzione giuridica.
  • Le censure che mirano a contestare la validità della clausola di interessi in un contratto bancario devono misurarsi con la motivazione di merito e con gli specifici documenti ritenuti necessari dal giudice territoriale; in difetto di tale confronto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàNesso di causalità

Testo integrale

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