Cassazione Penale, Sentenza n. 13168/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gaetano Basile (assente al giudizio di primo grado) aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che lo aveva condannato per l'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La Corte d'appello di Palermo lo ha dichiarato inammissibile perché l'atto di impugnazione, depositato il 9 marzo 2024, non conteneva la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione in appello (requisito previsto dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., nel testo vigente allora) né un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio con indicazione della collocazione nel fascicolo processuale, come richiesto dall'interpretazione delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 15/2024). Basile ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo (i) che, interpretando costituzionalmente gli artt. 581, commi 1 ter e 1 quater, l'appello avrebbe dovuto essere ammesso anche in assenza di mandato ad impugnare se proposto da difensore di fiducia con procura speciale; (ii) in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme per compressione dei diritti di difesa; e (iii) che l'elezione di domicilio era comunque presente negli atti (istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha rilevato che, essendo l'appello proposto il 9 marzo 2024, si applicano le norme previgenti (principio tempus regit actum) e l'art. 581, comma 1 ter (allora vigente) deve essere interpretato conformemente ai principi delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024: è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo processuale, cosicché risulti immediata e inequivoca la individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie non risultava tale richiamo né l'indicazione della collocazione nel fascicolo; la procura speciale e l'atto di appello non contenevano elezione di domicilio né rinvio preciso. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma del codice della strada in base alla quale Basile è stato condannato in primo grado; rilevante solo come titolo del reato impugnato.
art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. (testo previgente)
«deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione»
La Corte ha applicato la interpretazione fornita dalle Sezioni Unite: ai fini di ammissibilità dell'impugnazione (per atti depositati prima dell'abrogazione) è sufficiente un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo; in mancanza, l'atto è inammissibile.
art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
«con l'atto di impugnazione del difensore» deve essere depositato, a pena di inammissibilità, uno «specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato»
Questa disposizione, sia nel testo originario sia in quello vigente dopo la riforma (con limitazioni), si applica alle impugnazioni proposte dal solo difensore (art. 571, comma 3). Non si applica quando l'impugnazione è proposta dall'imputato personalmente o tramite procuratore speciale (art. 571, comma 1).
art. 571, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
«L'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell'imputato, diversamente da quanto previsto dalle norme sulle impugnazioni delle altre parti private, una facoltà propria a proporre gravame, concorrente con quella conferita all'imputato personalmente...»
Distinzione tra impugnazione proposta dal difensore in virtù di una facoltà propria (comma 3) e impugnazione proposta dall'imputato personalmente o tramite procuratore speciale (comma 1). Quando è conferita procura speciale e sottoscritta dall'imputato in calce, l'atto può essere considerato impugnazione personale dell'imputato tramite procuratore speciale.
Richiamato come riferimento ai luoghi indicabili per la notificazione (residenza, dimora, domicilio); la Corte osserva che non è sufficiente indicare la residenza senza una manifestazione di volontà sulla scelta del luogo di notifica.
abrogazione dell'art. 581, comma 1 ter, entrata in vigore il 25 agosto 2024
La riforma ha abrogato il comma 1 ter a partire dal 25/8/2024 e modificato il comma 1 quater: le impugnazioni proposte dal difensore di fiducia o dall'imputato tramite procuratore speciale non richiedono più, in generale, il deposito contestuale di una dichiarazione/elezione di domicilio; permane l'obbligo specifico per il difensore d'ufficio di munirsi di mandato e dichiarazione/elevazione di domicilio dopo la sentenza.
Articoli 24, 27, 111 Cost.
Richiamati nella contestazione di incostituzionalità: la Corte ha ritenuto che le norme proceduralmente regolano le modalità di impugnazione senza comprimere il diritto di difesa o il diritto ad impugnare, e perciò la questione è manifestamente infondata.
Sentenza Sezioni Unite 24 ottobre 2024 (informazione provvisoria n. 15/2024)
principio: sufficiente il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale
Le Sezioni Unite hanno interpretato l'art. 581, comma 1 ter (previgente) in senso che un richiamo espresso e la precisa indicazione della collocazione nel fascicolo sono sufficienti per l'ammissibilità; inoltre hanno applicato il principio tempus regit actum per stabilire l'operatività della disciplina previgente alle impugnazioni proposte fino al 24/8/2024.
Massime di principio
- Per impugnazioni depositate prima del 25/08/2024 si applica la disciplina previgente: principio tempus regit actum.
- Se l'impugnazione è proposta dall'imputato tramite procuratore speciale (procura sottoscritta e autenticata in calce all'atto di appello), si considera applicabile la norma prevista per le parti private (art. 581, comma 1 ter, previgente) e non la disciplina più restrittiva riservata alle impugnazioni del solo difensore (art. 581, comma 1 quater).
- Ai fini di ammissibilità (testo previgente) è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indichi la precisa collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; in mancanza, l'appello è inammissibile.
- Dopo l'abrogazione del comma 1 ter (legge 9/8/2024, n.114), non è più generalmente richiesto il deposito contestuale della dichiarazione/elevazione di domicilio insieme all'atto di impugnazione, salvo specifiche eccezioni (es. difensore d'ufficio per imputato giudicato in assenza).
- La mera indicazione della residenza o del luogo di dimora in sentenza o nella nomina del difensore non sostituisce la dichiarazione/espressa elezione di domicilio né un richiamo specifico alla sua collocazione negli atti quando la norma lo richiede.
- Le questioni di legittimità costituzionale attinenti a tali prescrizioni procedurali sono, in linea di massima, di difficile accoglimento: le norme disciplinano modalità di esercizio del diritto di impugnazione e non il diritto sostanziale ad impugnare.
- Prassi consigliata: allegare sempre all'atto di impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio ovvero inserire un richiamo esplicito e preciso alla dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo indicando titolo e posizione (es. 'dichiarazione di domicilio inserita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, p. XX del fascicolo'), e, se l'imputato è assente, verificare se occorre procura speciale o mandato ad impugnare a seconda della qualifica del difensore e della data dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13124/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13125/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13126/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13127/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13128/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13129/2025 del 04/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →