Sentenza n. 233/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato dopo un controllo domiciliare nel corso del quale una carabina era stata trovata fuori dall'armadietto metallico blindato, appoggiata a una cyclette in camera da letto, mentre le relative munizioni erano custodite in un comodino. L'interessato era stato deferito per omessa custodia di armi e munizioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 110/1975, con sequestro dell'arma e ritiro cautelare delle ulteriori armi e del porto d'armi. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per erroneità del presupposto, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché illogicità. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente le proprie osservazioni, secondo cui viveva da solo e la carabina era stata temporaneamente estratta dall'armadio per essere sottoposta a pulizia e manutenzione. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell'udienza per ragioni di salute, istanza respinta per mancanza dei presupposti eccezionali richiesti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio dell'udienza, ritenendo che la documentazione medica prodotta non dimostrasse l'assoluta impossibilità del difensore di presenziare alla data fissata. Nel merito, ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia di inaffidabilità del ricorrente, fondata sulle modalità scorrette di custodia dell'arma, rinvenuta fuori dall'armadio blindato. La disponibilità dell'arma in un luogo non idoneo è stata considerata sufficiente a fondare una prognosi di possibile abuso o sottrazione da parte di terzi, anche occasionalmente presenti nell'abitazione, ovvero di uso accidentale. Il fatto che il ricorrente abitasse da solo non è stato ritenuto idoneo a escludere il pericolo. La versione secondo cui l'arma sarebbe stata estratta solo temporaneamente per la manutenzione è stata smentita dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del controllo, secondo cui l'armadio era troppo piccolo per contenere tutte le armi. Tali dichiarazioni, risultanti da annotazione di servizio munita di fede privilegiata e non contestata con querela di falso, hanno inoltre evidenziato l'assenza di un luogo stabilmente destinato alla custodia dell'arma. Il TAR ha quindi ritenuto sussistenti fatti idonei a giustificare la prognosi di possibile abuso e la conseguente misura ex art. 39 T.U.L.P.S. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto di detenere armi può essere adottato sulla base di una valutazione prefettizia di inaffidabilità al corretto uso delle armi, fondata su fatti concreti idonei a sostenere una prognosi di possibile abuso.
La contestazione dell'omessa custodia di armi e munizioni costituisce il contesto fattuale rilevante per la valutazione prefettizia di affidabilità.
Il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore richiede la prova di presupposti eccezionali e dell'assoluta impossibilità di presenziare alla data fissata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. può essere legittimamente fondato su una prognosi di possibile abuso desunta da modalità negligenti di custodia, anche senza l'accertamento di un uso effettivo o illecito dell'arma.
- La custodia di un'arma fuori da un apposito armadio o contenitore di sicurezza costituisce circostanza concretamente idonea a mettere in dubbio l'affidabilità del detentore e a giustificare il divieto prefettizio.
- Il fatto che il detentore viva da solo non esclude il rischio di abuso o sottrazione dell'arma, poiché il pericolo può provenire anche da terzi occasionalmente presenti nell'immobile o da eventi accidentali.
- Le dichiarazioni rese nell'immediatezza del controllo e riportate in un atto di servizio munito di fede privilegiata possono prevalere, nella ricostruzione dei fatti, sulla successiva versione difensiva, quando l'atto non sia stato contestato con querela di falso.
- Il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore richiede una documentazione che dimostri l'assoluta impossibilità di presenziare alla data già fissata; non è sufficiente una prescrizione diagnostica priva di tale specifica evidenza.
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