Cassazione Penale, Sentenza n. 26194/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che ha annullato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. nei confronti di Safina per il reato di corruzione (art. 319 c.p.). L'accusa sostiene che Safina, assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani, in cambio della promessa di affidamenti diretti alla società City Green Light (rappresentata da Valerio Christian) avrebbe sollecitato e ricevuto dazioni/benefici (50.000 euro a fondo perduto, 10.000 euro come "sponsorizzazione" per luminarie, 4 telecamere, installazioni luminose) volti ad accrescere la sua visibilità e consenso politico. Nel ricorso si censura: errata applicazione dell'art. 319 c.p., motivazione apparente e contraddittoria del Tribunale, omessa valutazione di elementi probatori (chat, messaggi, forniture) che dimostrerebbero il nesso sinallagmatico tra promesse/interessamenti dell'assessore e le utilità ricevute; si contesta che il Tribunale si sia concentrato sul mancato affidamento dei lavori anziché sul concreto accordo corruttivo; si sostiene che la mancata individuazione di un atto materiale contrario ai doveri d'ufficio non esclude l'accordo corruttivo e, al più, legittima una diversa riclassificazione (art. 318 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) le censure proposte sono essenzialmente contestazioni di merito e rimandano a una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in questa sede; il Tribunale del riesame aveva analizzato le conversazioni e gli elementi probatori e aveva ritenuto assente la gravità indiziaria della rivelazione di segreti d'ufficio e, soprattutto, del nesso funzionale tra le utilità ricevute e atti del pubblico ufficiale tali da configurare corruzione propria o impropria; in particolare è stata esclusa la corrispettività funzionale richiesta per la corruzione, essendo mancati atti di favore o informazioni riservate efficacemente rivelate in favore della società promotrice; (2) il ricorso del P.M. non ha indicato specificamente le esigenze cautelari attuali e concrete (esigenze che giustificassero il ripristino della misura), elemento necessario a fondare l'impugnazione dell'annullamento della misura cautelare; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguenza pratica: confermato l'annullamento della misura cautelare e rigetto del ricorso del Procuratore per inammissibilità.
Norme richiamate
Norma sulla corruzione: richiede l'esistenza di un accordo corruttivo e, per la corruzione propria, la prova della corrispettività funzionale tra l'atto del pubblico ufficiale e l'utilità ricevuta. La Corte ha ritenuto che mancasse tale nesso funzionale nel caso concreto.
Norma sulla concussione o sull'abuso d'ufficio? (citata dal ricorrente come possibile diversa riclassificazione): la Corte osserva che la mancata individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio può rilevare ai fini della riqualificazione, ma nel merito la valutazione compete al giudice di merito.
Rivelazione di segreti d'ufficio: il Tribunale ha escluso tale reato ritenendo che alcune informazioni fossero riconducibili alla posizione di promotore della società e non fossero 'informazioni riservate' la cui rivelazione avrebbe fatto sorgere la corruzione.
art. 183, comma 5, d.lgs. 50/2016
art. 183, comma 5, d.lgs. 50/2016
Norma sul ruolo del promotore nel project financing e sulla predisposizione del progetto di fattibilità; il Tribunale ha ritenuto che l'estensione del servizio e le integrazioni spettassero al promotore per legge, attenuando la rilevanza delle comunicazioni contestate come informazioni riservate.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione della presunzione applicabile in alcune ipotesi di misure cautelari: la Corte ricorda che il P.M. che impugna deve indicare le esigenze cautelari, salvo che la misura sia stata richiesta in relazione a reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275(3).
Massime di principio
- La mera accettazione di utilità o benefici da parte di un pubblico ufficiale non è sufficiente a configurare automaticamente la corruzione: è necessario dimostrare la corrispettività funzionale fra l'atto (o la promessa di atto) del pubblico ufficiale e l'utilità ricevuta (quid pro quo).
- Per la configurazione della corruzione propria o impropria è cruciale provare che l'agire del pubblico ufficiale abbia concretamente favorito il privato (atti, informazioni riservate, affidamenti), non solo l'esistenza di un rapporto privilegiato o di messaggi amichevoli.
- Le donazioni, sponsorizzazioni o forniture gratuite devono essere contestualizzate: occorre dimostrare il nesso causale con vantaggi o atti amministrativi che abbiano inciso sull'interesse pubblico o abbiano favorito il privato.
- In sede di impugnazione d'ordinanze cautelari la Cassazione non è luogo per una rivalutazione estesa di merito: censure che chiedono una nuova valutazione globale delle prove rischiano l'inammissibilità.
- Quando il pubblico ministero impugna l'annullamento di una misura cautelare deve indicare le esigenze cautelari attuali e concrete che giustificherebbero il ripristino della misura; l'omissione di tale indicazione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La qualità e il ruolo giuridico del soggetto privato (es. promotore di project financing) possono incidere sulla qualificazione delle informazioni come 'riservate' e quindi sulla sussistenza del reato di rivelazione di segreti d'ufficio e sul nesso corruttivo.
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