Cassazione Penale, Sentenza n. 18452/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP del 03/10/2023, con applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) in qualità di dirigente/organizzatore della cosca "Libri" e per il reato di estorsione aggravata. Il ricorrente denunciava violazioni di norme (artt. 416-bis c.p., 273 c.p.p., 192 comma 2 e 3 c.p.p.) e un vizio di motivazione: contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'insufficienza e l'inesattezza delle intercettazioni e l'incertezza delle dichiarazioni della presunta vittima nell'estorsione; richiamava inoltre precedenti decisioni favorevoli (assoluzione/rigetto in procedimenti antecedenti) per sostenere l'assenza di elementi utili a sostenere l'accusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non consentite in sede di legittimità (essenzialmente una rivalutazione degli elementi di fatto e delle risultanze probatorie). La Corte ha ritenuto che il Tribunale di riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, valorizzando: (i) la precedente condanna definitiva per adesione alla medesima cosca come elemento rilevante in tema di indizi cautelari; (ii) le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia ritenuti credibili e riscontrate; (iii) le intercettazioni e i contatti costanti con altri esponenti della cosca, nonché riscontri riferiti a fatti successivi alla precedente sentenza; (iv) la coerenza delle dichiarazioni della vittima in ordine all'estorsione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per contestare la partecipazione ad un'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto legittimo dedurre gravi indizi anche valorizzando una precedente condanna definitiva per adesione allo stesso sodalizio, unitamente a riscontri successivi e dichiarazioni di collaboratori.
Richiamata nel capo di imputazione come aggravante o profilo connesso; la decisione non entra in merito sostanziale ma conferma che circostanze aggravanti/connesse possono essere valutate nel quadro indiziario cautelare.
Invocato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte ha comunque ritenuto che il ricorso si risolvesse in una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, richiamando i limiti del controllo di cassazione sulla motivazione delle decisioni sui provvedimenti cautelari.
art. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen.
art. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito avesse compiuto una valutazione congrua e logica delle intercettazioni come elementi di riscontro ai dichiarativi dei collaboratori.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari, non è ammessa una piena rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie: il controllo è limitato alla verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato e che la motivazione sia conforme ai canoni della logica e del diritto.
- Una precedente condanna definitiva per adesione a un medesimo sodalizio mafioso può essere valorizzata come elemento indiziario rilevante nel giudizio cautelare, purché sia integrata da elementi di riscontro attuali o successivi che facciano plausibile la perdurante partecipazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se già vagliate e ritenute attendibili in altri procedimenti e se riscontrate da intercettazioni o altri elementi, possono fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per misure cautelari.
- Una sentenza di proscioglimento/archiviazione o un precedente rigetto cautelare non impedisce automaticamente nuovi provvedimenti cautelari qualora emersi fatti nuovi o ulteriori elementi di riscontro; il giudicato cautelare non è necessariamente preclusivo 'rebus sic stantibus'.
- Le censure generiche sull'attendibilità della vittima o dei testimoni, se prive di specifiche e concrete argomentazioni, difficilmente superano il vaglio di ammissibilità in cassazione quando mirano a rimettere in discussione valutazioni di merito.
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