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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22518/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica dell'accertamento doganale emesso in relazione a un'importazione dalla Cina di indumenti sintetici. In primo grado il ricorso del centro di assistenza doganale era stato accolto; la CTR Toscana aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, escludendo la responsabilità del CAD perché la documentazione risultava regolare, alcune precedenti importazioni simili erano state già accettate dalla dogana e gli indici di sottofatturazione erano emersi solo all'esito di indagini penali e di elementi raccolti in altro procedimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 201, comma 3, del CDC e dell'art. 199 del Reg. CEE n. 2454/1993, sostenendo che il rappresentante indiretto, avendo presentato la dichiarazione in nome proprio, risponde solidalmente con l'importatore e deve verificare la serietà dei dati dichiarati con la diligenza professionale, rilevando anche l'anomalia tra prezzo fatturato e prezzo di mercato. La società ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato. Prima di esaminare il merito, la Corte ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dalla resistente: applicando il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., computato secondo il criterio civile ex artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., ha ritenuto che il termine scadesse alle 23:59:59 del giorno corrispondente a quello della pubblicazione della sentenza; poiché la notificazione via PEC del ricorso è avvenuta il giorno successivo, il ricorso principale era tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., ritenendo applicabile il computo civile del termine semestrale e quindi la scadenza alla fine del giorno corrispondente a quello iniziale. Di conseguenza, la sentenza di merito è passata in giudicato. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 201, comma 3, CDC

    richiamato come norma invocata dall'Agenzia per sostenere la responsabilità solidale del rappresentante indiretto nella dichiarazione doganale

  • art. 199 del Reg. CEE n. 2454/1993

    richiamato come norma invocata dall'Agenzia per fondare gli obblighi di controllo del rappresentante indiretto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione

  • art. 327 c.p.c.

    stabilisce il termine lungo per impugnare, che nel caso è stato ritenuto spirato prima della notificazione del ricorso

  • art. 155, secondo comma, c.p.c.

    consente il computo civile dei termini a mesi o anni, non ex numero dierum

  • art. 2963, quarto comma, c.c.

    concorre a fondare il criterio di computo civile dei termini di decadenza per mesi o anni

  • L. n. 69/2009

    ha modificato il termine lungo di impugnazione, applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore

  • P.Q.M.

    la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale, con condanna alle spese

Massime di principio

  • Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione a mesi o anni si applica il criterio della computazione civile: il termine scade allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale, indipendentemente dal numero effettivo di giorni compresi nel periodo.
  • Nel caso di notificazione dell'impugnazione a mezzo PEC, la tempestività richiede che la ricevuta di accettazione sia generata entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile; una notificazione effettuata anche solo nel giorno successivo è tardiva.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile per tardività, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
  • L'accertamento della responsabilità del rappresentante indiretto in dogana non può essere esaminato nel merito se l'impugnazione contro la sentenza che lo ha escluso è proposta oltre il termine di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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