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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4515/2021 del 19/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Santoro aveva chiesto la restituzione di euro 15.000 versati come caparra per l'acquisto di una New Megane Renault, sostenendo la nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo e del termine di consegna. La Corte d'appello aveva ritenuto il contratto nullo e aveva condannato Errebi alla restituzione della caparra. Errebi impugnò in Cassazione deducendo, tra l'altro, che il prezzo era stato in realtà determinato (o determinabile) in epoca successiva alla stipula ma anteriore alla contestazione, come risulterebbe dalla richiesta di finanziamento sottoscritta dalle parti che indicava il prezzo di euro 31.361,00; che il contratto rimandava al listino della casa costruttrice (parametro oggettivo non lasciato all'arbitrio della concessionaria); e che l'espressione "appena possibile" doveva intendersi alla luce del fatto che la vettura non era ancora in distribuzione, ossia come consegna subordinata alla fornitura da parte della casa produttrice. Inoltre denunciava l'omesso esame da parte della Corte d'appello della documentazione decisiva (la richiesta di finanziamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi e il settimo motivo del ricorso (ha dichiarato il quinto inammissibile e il sesto assorbito). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare un fatto decisivo (la richiesta di finanziamento che indicava il prezzo) e avesse interpretato erroneamente le clausole contrattuali, omettendo di verificare se la lacuna relativa al prezzo potesse essere colmata applicando criteri suppletivi (art.1474 c.c.) oppure richiamando il listino della casa produttrice come parametro oggettivo. Ha inoltre chiarito che la formula "appena possibile" andava intesa, nel contesto, come collegata alla ricezione dell'auto da parte della concessionaria. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame (inclusa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità).

Norme richiamate

  • art. 1474 cod. civ.

    Norma utilizzabile come criterio suppletivo per determinare il prezzo quando le parti non lo hanno stabilito, permettendo di ricorrere al prezzo normalmente praticato dal venditore o ad altri parametri oggettivi.

  • art. 1362, art. 1366, art. 1367 cod. civ.

    Regole sull'interpretazione del contratto: la volontà delle parti va ricostruita anche alla stregua del comportamento successivo e del contesto economico-sociale; la Corte ha ritenuto che la formulazione contrattuale richiamasse il listino della casa costruttrice.

  • art. 1346, art. 1418, art. 1470 cod. civ.

    Riferimenti alle norme sulla formazione del contratto e alla nullità: impugnante contestava la ricostruzione della nullità da parte della Corte d'appello, sostenendo che i requisiti essenziali potevano essere comunque ricostruiti.

  • art. 1325, art. 1326 cod. civ.

    Principi sulla formazione del contratto e sugli elementi essenziali necessari per la sua validità, richiamati dalla parte ricorrente per sostenere che prezzo e termine potevano essere determinati attraverso criteri obiettivi e comportamenti successivi.

  • art. 1183 cod. civ.

    Norma richiamata nella contestazione quanto alla corretta interpretazione delle obbligazioni e degli adempimenti, citata in connessione con la valutazione delle obbligazioni contrattuali e delle conseguenze dell'eventuale inadempimento.

  • art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n. 206/2005

    Norma sulla protezione del consumatore che prevede la presunzione di vessatorietà per clausole che stabiliscono il prezzo in relazione al listino al momento della consegna; la Corte ha ritenuto la questione estranea alla decisione della Corte d'appello e il motivo inammissibile sotto questo profilo.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite n. 8053/2014 (Cass.)

    Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio integra vizio idoneo alla cassazione: qui la mancata valutazione della richiesta di finanziamento è stata considerata "tassello mancante".

Massime di principio

  • Se il contratto non indica il prezzo, occorre verificare il comportamento successivo delle parti (es. richiesta di finanziamento, corrispondenza) per capire se il prezzo sia stato in concreto determinato o determinabile.
  • La clausola che rinvia al "prezzo di listino" o formule come "prezzo da stabilire appena abbiamo riferimenti" possono essere interpretate come rinvio a criteri oggettivi (listino del produttore) e non come facoltà discrezionale di una parte; va valutato il contesto (es. concessionaria legata ai listini della casa madre).
  • In caso di lacune contrattuali, si deve applicare il principio di conservazione del contratto e i criteri suppletivi previsti dalla legge (es. art.1474 c.c.) prima di dichiararne la nullità.
  • Espressioni temporali generiche quali "appena possibile" devono essere interpretate alla luce del contesto: se il bene non è ancora in distribuzione, possono ancorare la consegna al momento in cui il venditore riceverà il bene dal fornitore.
  • La parte che deduce la nullità per indeterminatezza deve tener conto dell'onere di provare che non esistono elementi oggettivi o successivi idonei a colmare la lacuna; la produzione di documenti rilevanti (anche se posteriori alla conclusione, ma anteriori alla contestazione) è essenziale.
  • Il mancato esame di documenti o fatti decisivi da parte del giudice di merito è motivo di cassazione: bisogna sempre produrre e far valutare tutte le prove che possono incidere sulla determinazione degli elementi essenziali del contratto.

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