Cassazione Civile, Sentenza n. 4474/2021 del 19/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le signore Spinucci hanno chiesto la rivendica di un immobile venduto alla s.r.l. Grillo sotto condizione sospensiva, sostenendo che la vendita era nulla per impossibilità o illiceità della condizione (art. 1354 c.c.) o annullabile per errore, che la condizione non si era effettivamente avverata e che la vendita si era risolta per diffida ad adempiere inviata prima del fallimento. In via subordinata hanno chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per il prezzo e per il credito di regresso relativo a imposte di registro.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso delle Spinucci. Ha confermato che: l'avveramento della condizione sospensiva produce retroattivamente gli effetti del contratto (art. 1360 c.c.), dunque l'effetto traslativo si era già verificato prima del fallimento; la convenzione attuativa stipulata il 31/7/2013 integra l'evento posto a condizione e il fatto storico del suo avveramento è stato accertato; le dichiarazioni delle parti (scrittura del 7/8/2013) possono confermare l'avvenuto verificarsi dell'evento ma non sono l'unica base del giudizio; le domande di nullità/annullamento di negozi traslativi non oppongono efficacemente alla massa dei creditori se la relativa domanda giudiziale non è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento (art. 2652 n.6 c.c. e art. 45 legge fall.); la presunta risoluzione per diffida non è stata provata perché mancava prova della ricezione da parte della s.r.l. Grillo; il credito per il prezzo è stato collocato in chirografo poiché il trasferimento si era già compiuto per retroattività della condizione; il credito di regresso non è ammissibile per i limiti posti dall'art. 61 legge fall. Infine la Corte ha rigettato le censure sulla liquidazione delle spese processuali e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1354 cod. civ.
Rilevata come norma richiamata dai ricorrenti in tema di nullità per impossibilità o illiceità della condizione. La Corte non ha ritenuto dimostrata la nullità invocata rispetto agli effetti già prodotti dall'avveramento della condizione.
art. 1360 cod. civ.
Interpretata dalla Corte nel senso che l'avveramento della condizione sospensiva ha efficacia retroattiva: gli effetti del contratto si producono dal momento della sua conclusione, con conseguente trasferimento anticipato del diritto di proprietà.
art. 1376 cod. civ.
Riferimento al principio consensualistico: il contratto produce effetti per il consenso e, una volta avverata la condizione, si riconosce l'effetto traslativo anche nei rapporti con i terzi salvo diverse tutele formali.
artt. 1362 ss. cod. civ.
Richiamati in relazione all'interpretazione delle clausole contrattuali; la Corte ha ritenuto che la critica interpretativa dei ricorrenti fosse mera rivalutazione del merito e non idonea in cassazione.
art. 2652 n. 6 cod. civ.
Applicata per affermare che la sentenza che accoglie domanda di nullità o annullamento di negozio traslativo è opponibile ai terzi solo se la domanda giudiziale è stata trascritta prima: assenza di trascrizione rende inefficace la domanda nei confronti della massa dei creditori.
art. 45 legge fallimentare
Interpretato nel senso che i terzi protetti dalla trascrizione includono la massa dei creditori e che le domande non trascritte non hanno effetto pregiudizievole per la massa.
art. 72 legge fallimentare
Richiamato a supporto del rilievo secondo cui il curatore avrebbe potuto subentrare nel contratto salvo che il trasferimento fosse già effettivamente avvenuto (per la retroattività della condizione).
art. 61 legge fallimentare
Applicata per negare l'ammissione del credito di regresso verso il fallito, in quanto il regresso tra condebitori può essere esercitato nei confronti del condebitore fallito solo dopo che il terzo abbia soddisfatto l'intero credito.
d.m. 55/2004
Richiamato dai ricorrenti in ordine ai parametri per la liquidazione degli onorari; la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice di merito rientrante nella discrezionalità entro i limiti tariffari.
Massime di principio
- La verifica dell'avveramento di una condizione sospensiva produce, per principio, effetti retroattivi: se la condizione si è avverata, il trasferimento del diritto si considera avvenuto al momento della conclusione del contratto (art. 1360 c.c.).
- La mera contestazione sulla validità di atti amministrativi o negozi che compongono l'evento condizionale non impedisce di considerare avvenuto il trasferimento quando il fatto storico sia documentalmente accertato; questioni di nullità richiedono specifica prova e, se non trascritte, non possono opporsi alla massa dei creditori.
- Per rendere opponibile ai terzi (inclusa la massa dei creditori fallimentari) una domanda di nullità o annullamento di un negozio traslativo è necessaria la trascrizione della domanda giudiziale anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 2652 n.6 c.c.).
- La diffida ad adempiere, per avere efficacia risolutoria immediata, necessita della prova della ricezione da parte del destinatario (si tratta di atto unilaterale recettizio); in mancanza di tale prova la risoluzione non può essere data per provata.
- Il credito per il prezzo può essere collocato in chirografo se il trasferimento si è già trasferito retroattivamente prima del fallimento; il curatore non può subentrare nel contratto se il trasferimento è già perfezionato.
- Le contestazioni sull'interpretazione di clausole contrattuali vanno provate in fatto: la Corte di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se la decisione non è manifestamente irragionevole.
- Il diritto di regresso verso il debitore fallito è limitato dalle norme fallimentari (art. 61 lf): non è automaticamente ammissibile in pre-deduzione senza le condizioni di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4482/2021 del 19/02/2021
- Sentenza civile · 19 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4483/2021 del 19/02/2021
- Sentenza civile · 19 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4512/2021 del 19/02/2021
- Sentenza civile · 19 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4513/2021 del 19/02/2021
- Sentenza civile · 19 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4514/2021 del 19/02/2021
- Sentenza civile · 19 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4515/2021 del 19/02/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →