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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4513/2021 del 19/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sentenza di primo grado che la condannava a rimuovere un impianto di radiotrasmissione (un traliccio con ancoraggi e cavi) installato sul lastrico solare. I motivi di ricorso denunciavano: 1) contraddittorietà e vizio di motivazione perché, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe al contempo riconosciuto il diritto di installazione ma disposto la rimozione senza applicare l'art. 209 comma 5 del d.lgs. 259/2003 (che prevede equa indennità per le infrastrutture di telecomunicazione); la ricorrente contestava inoltre la mancanza di accertamento sulle dimensioni e l'effettiva ingombro del manufatto e sulla sua presunta pericolosità; 2) incompletezza istruttoria per non aver ammesso prove testimoniali che avrebbero chiarito, tra l'altro, eventuali autorizzazioni condominiali o patti economici relativi all'installazione; 3) vizio nella liquidazione e riparto delle spese, in particolare critica sulla compensazione tra Condominio e condomino Di Benedetto e sulla mancata considerazione di soccombenza reciproca. Inoltre era stata sollevata questione procedurale sulla regolarità della documentazione depositata per la notificazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato procedibile il ricorso (richiamando il principio delle Sezioni Unite 25/03/2019 n. 8312 in tema di deposito di copia analogica della decisione) perché il resistente non aveva disconosciuto la conformità della copia prodotta. Nel merito il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1102 c.c. ritenendo che, dalla CTU e dalle fotografie, il traliccio con i suoi ancoraggi impediva qualsiasi utilizzo del lastrico solare da parte degli altri condomini, integrando la violazione del pari uso della cosa comune. Sono state respinte le censure relative all'art. 1120 c.c. (inapplicabile alla fattispecie che non era innovazione condominiale) e quella relativa all'art. 209 d.lgs. 259/2003 per inammissibilità, essendo tale questione non dedotta nei giudizi di merito. Il motivo istruttorio è stato ritenuto inammissibile perché mira a sindacare l'apprezzamento delle risultanze di merito. Quanto alle spese, la Cassazione ha confermato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito sulla compensazione e sulla quantificazione; ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori, e ha disposto l'eventuale raddoppio del contributo unificato secondo le norme vigenti.

Norme richiamate

  • art. 1102 cod. civ.

    Disciplina l'uso della cosa comune e stabilisce i limiti all'uso esclusivo di parti comuni da parte del singolo condomino; la Corte ha ritenuto che l'installazione impedisse il pari uso del lastrico solare e costituisse quindi violazione di questa norma.

  • art. 1120 cod. civ.

    Regola le innovazioni deliberate dal condominio; la Corte ha chiarito che l'art. 1120 non è applicabile alla fattispecie perché l'intervento non era qualificabile come innovazione condominiale ma come modifica di uso soggetta ai limiti dell'art. 1102.

  • art. 209 comma 5 d.lgs. 259/2003

    Prevede, in materia di reti di comunicazione elettronica, ipotesi di indennizzo per infrastrutture; la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa censura perché la ricorrente non aveva dedotto tale normativa nei gradi di merito, perciò non poteva essere sollevata in cassazione.

  • art. 16-bis comma 9-bis del d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    Norme richiamate in relazione all'attestazione di conformità delle copie depositate; la Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto procedibile il ricorso nonostante carenze formali, in presenza del mancato disconoscimento da parte del resistente.

  • Ordinanza/Principio Sezioni Unite 25/03/2019 n. 8312

    Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il contro ricorrente depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale.

    Stabilisce che la mancata conformità formale della copia della decisione non determina automaticamente improcedibilità del ricorso se il resistente non disconosce la conformità.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Norma sulle spese di lite; la Corte ha ricordato che il sindacato della Cassazione è limitato e che la valutazione sulla compensazione e quantificazione delle spese è rimessa al giudice di merito.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma che prevede la chiamata in decisione dei ricorsi per cassazione; qui menzionata in relazione al procedimento di rimessione in udienza pubblica per questioni procedurali.

  • art. 13 comma 1-quater e 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Norme relative al contributo unificato; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'eventuale aumento del contributo dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • L'uso delle parti comuni è disciplinato dall'art. 1102 c.c.: il singolo condomino può modificare l'uso purché non impedisca il pari uso agli altri. Se l'installazione impedisce l'utilizzo comune, il giudice può ordinare la rimozione.
  • Le valutazioni sulla sussistenza dell'impedimento all'uso comune si fondano su accertamenti tecnici (CTU) e prova fotografica; la concretezza dell'ingombro e degli ancoraggi è determinante.
  • Le questioni di diritto connesse a specifiche normative (es. disciplina delle infrastrutture di telecomunicazione) devono essere dedotte e sviluppate nei gradi di merito per poter essere valutate in cassazione; altrimenti risultano inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare o integrare l'istruzione primaria: censure che implichino nuova prova o rivalutazione completa delle risultanze istruttorie sono generalmente inammissibili.
  • Sulle spese processuali il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella compensazione e nella liquidazione; la Cassazione verifica solo il rispetto dei principi generali e l'assenza di macroscopici vizi di motivazione.
  • Sul piano procedurale, il deposito di copie informali di atti digitali non determina automaticamente improcedibilità del ricorso se la conformità non è disconosciuta dalla controparte, secondo il principio delle Sezioni Unite citate.

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