Cassazione Civile, Sentenza n. 4512/2021 del 19/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva accertato l'esistenza di un mutuo/credito di Ernesto Panier Bagat nei confronti della sorella Matilde Panier Bagat e aveva condannato la ricorrente (erede di Matilde) al pagamento delle somme richieste dalle eredi di Ernesto. Il ricorso assumeva tre censure principali: (1) inesistenza della legittimazione delle appellanti per effetto della rinuncia all'eredità fatta da Ernesto (sosteneva che la rinuncia avrebbe estinto ogni diritto/credito del rinunziante e dei suoi eredi); (2) illegittima ammissione della prova testimoniale in violazione dell'art. 2721 c.c. e mancato apprezzamento complessivo degli elementi contrari all'esistenza del mutuo; (3) errata valutazione delle risultanze istruttorie e dei documenti, ipotizzando invece una intestazione fiduciaria delle quote societarie a favore di Matilde anziché un prestito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la rinuncia all'eredità non estingue posizioni creditorie personali del rinunziante, che si trasmettono agli eredi o possono essere fatte valere contro chi subentra nella successione; inoltre Maria Novella aveva accettato per rappresentazione e le eredi di Ernesto erano legittimate ad agire. Ha ritenuto infondato/inammissibile il secondo e terzo motivo: l'ammissione della prova testimoniale e la valutazione di merito sono rimesse al giudice di merito e, nella vicenda, la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il superamento del divieto di cui all'art. 2721 c.c., avendo considerato il rapporto tra le parti, il contesto e documenti (assegni circolari, prelievi) che corroboravano il prestito. Di conseguenza la sentenza di merito è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione (liquidate in euro 4.000,00 più accessori) e al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 (raddoppio).
Norme richiamate
art. 520 cod. civ.
La Corte richiama che la rinuncia all'eredità non può essere parziale e rende il rinunziante estraneo alla successione, ma non estingue le posizioni creditorie personali del rinunziante, che si trasmettono agli eredi o possono essere fatte valere nei confronti di chi subentra nella successione.
art. 2721 cod. civ.
L'art. 2721 disciplina i limiti alla prova testimoniale per certi obblighi; la Corte ha ritenuto che il prudente apprezzamento del giudice di merito possa ammettere la testimonianza se il contesto, i rapporti fra le parti e elementi documentali corroboranti consentono di superare il divieto, e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione salvo errori di diritto.
art. 81 cod. proc. civ.
Norma richiamata nella censura iniziale ma non rielaborata dalla Corte: in generale attiene alle decisioni relative alle prove e all'istruttoria; la Corte ha comunque ritenuto corretta la complessiva valutazione istruttoria di merito.
artt. 519, 521, 525 cod. civ.
Articoli richiamati tra le norme del codice civile relative alla formazione e all'efficacia degli atti e della rinuncia ereditaria; la Corte ha applicato i principi di tali norme nell'affermare che la rinuncia non incide sulle posizioni creditorie personali del rinunziante.
art. 96 cod. proc. civ.
Norma sul rimborso delle spese di lite per grave temerarietà o litigiosità; le resistenti avevano chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ma la Corte ha rilevato che la specifica disposizione invocata non era applicabile al giudizio iniziato dopo il 4 luglio 2009.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio), ai sensi di tale norma e del comma 1-bis.
Massime di principio
- La rinuncia all'eredità rende il rinunziante estraneo alla successione ma non estingue i suoi diritti o crediti personali: tali crediti restano azionabili e si trasmettono agli eredi del rinunziante o possono essere fatti valere contro chi subentra nella posizione del de cuius.
- L'accettazione per rappresentazione trasferisce al rappresentante (o ai suoi eredi/aventi causa) i diritti che spettavano al rappresentato nello specifico grado e per la specifica denominazione di rappresentazione; pertanto chi ha accettato per rappresentazione può agire in luogo del rinunciante quando la legge e i fatti lo consentono.
- L'ammissione della prova testimoniale in materia di obbligazioni non documentate (art. 2721 c.c.) è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: può essere ammessa se il contesto, i rapporti familiari e elementi documentali di corredo giustificano il superamento del divieto; le valutazioni di merito sull'attendibilità delle testimonianze non sono sindacabili in sede di legittimità salvo profili di violazione di legge.
- La Corte di cassazione controlla la corretta interpretazione e applicazione delle norme, non la rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito; i profili che investono esclusivamente l'apprezzamento probatorio sono in gran parte inammissibili in cassazione.
- Le questioni relative alla liquidazione delle spese e all'applicazione di istituti sanzionatori/processuali (es. raddoppio del contributo unificato) possono comportare oneri ulteriori per il soccombente; alcune norme procedurali su condanne per soccombenza o responsabilità processuale hanno termini di applicazione temporale da verificare.
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