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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4514/2021 del 19/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oleificio Speroni impugna in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva accolto l'appello di Ponti S.p.A., dichiarando risolto il contratto per inadempimento della venditrice e condannandola al pagamento di euro 374.944,71 oltre interessi; il ricorso per cassazione contiene nove motivi di impugnazione, ma è stato valutato soprattutto in funzione della sua procedibilità ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la ricorrente non ha depositato, insieme al ricorso e nel termine previsto, la copia della sentenza d'appello con la relativa relazione di notificazione (obbligo di cui all'art. 369, comma 2 c.p.c.). La Corte ha escluso l'applicabilità delle eccezioni giurisprudenziali richiamate dalla difesa (Sezioni Unite n. 10648/2017 e n. 8312/2019, nonché Cass. n. 17066/2013) e ha aggiunto che il ricorso è stato anche notificato oltre il termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione. Conseguentemente il merito dei motivi non è stato esaminato. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore della resistente, liquidate in complessivi euro 9.200,00 (di cui 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessorie, e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio).

Norme richiamate

  • art. 369 cod. proc. civ.

    deposito, insieme con il ricorso, della copia autentica della sentenza "con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta..." entro venti giorni dall'ultima notificazione

    richiede il deposito materiale, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relata/relazione di notificazione entro il termine di legge; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 325 cod. proc. civ.

    richiamato indirettamente in relazione al termine per proporre il ricorso (termine per impugnare la sentenza) e all'accertamento della tempestività della notificazione del ricorso

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    prevede l'istituto del contributo unificato e la possibilità di maggiorazione (raddoppio) in determinati casi, applicato qui per l'irprocedibilità del ricorso

  • Sezioni Unite n. 10648/2017 (giurisprudenza)

    principio che permette la procedibilità del ricorso quando la copia notificata della sentenza, pur non prodotta dal ricorrente, sia presente nel fascicolo dell'ufficio o depositata dalla parte resistente; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non ricorresse nel caso di specie

  • Sezioni Unite n. 8312/2019 (giurisprudenza)

    rinvio relativo alle conseguenze della mancanza di attestazioni di conformità sui depositi; la Corte ha ritenuto tale principio non applicabile perché nel caso mancava il deposito tempestivo della relazione di notificazione

  • Cass. n. 17066/2013 (giurisprudenza)

    principio che può consentire di superare la mancata produzione dell'onere documentale se la notificazione del ricorso si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; qui non è stato possibile applicarlo perché la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine

Massime di principio

  • Per il ricorso in Cassazione è indispensabile depositare insieme al ricorso, entro il termine di legge, la copia della sentenza impugnata con la relativa relazione/relata di notificazione: la mancata produzione comporta l'improcedibilità.
  • Le eccezioni giurisprudenziali che mitigano l'onere documentale (es. presenza della copia nel fascicolo d'ufficio o depositi non conformi) si applicano solo se ricorrono espressamente le condizioni previste dalla giurisprudenza; non possono essere invocate automaticamente.
  • Se il ricorso è notificato oltre i termini previsti per impugnare, non vale a sanare la mancata produzione della relata; è quindi fondamentale curare sia il deposito dei documenti che la tempestività della notificazione.
  • In caso di rischio di improcedibilità, valutare tempestivamente l'acquisizione della relata dal notificante, il deposito della prova della notificazione da parte della resistente o la richiesta di integrazione documentale, ma senza affidarsi a questi rimedi come alternativa al rispetto dei termini processuali.
  • La dichiarazione di improcedibilità comporta anche conseguenze economiche rilevanti (condanna alle spese e possibile raddoppio del contributo unificato): il rispetto formale degli adempimenti processuali è quindi essenziale per evitare sanzioni economiche.

Testo integrale

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