Cassazione Civile, Sentenza n. 4483/2021 del 19/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'apprezzamento della corte d'appello relativo alla "scientia" dello stato di insolvenza ai fini della revocatoria fallimentare. Il ricorso contestava la valutazione degli elementi indiziari riconducibili alla conoscenza dell'insolvenza da parte del presunto autore dell'atto revocato e richiamava anche disposizioni sul procedimento (art. 116 cod. proc. civ.). La corte di legittimità ha esaminato se la valutazione fatta dal giudice di merito fosse viziata da errori di diritto o da omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale è stato assorbito. La Corte ha ritenuto che la valutazione della corte d'appello costituisce apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e quindi incontrollabile in sede di legittimità salvo i limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La censura relativa all'art. 116 c.p.c. è stata ritenuta inidonea nel caso concreto, essendo quella norma rilevante solo in ipotesi particolari di travisamento delle regole di valutazione della prova. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 8.000,00 EUR oltre accessori, e ad ulteriori versamenti connessi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 116 cod. proc. civ.
La violazione dell'art.116 può essere dedotta in Cassazione solo in casi particolari in cui il giudice abbia sostituito il proprio "prudente apprezzamento" con una diversa valorizzazione normativa della risultanza probatoria; nel caso esaminato tale presupposto non sussisteva.
art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle prove: la motivazione di fatto è sindacabile solo nei termini consentiti dall'art.360 n.5 (vizi di motivazione che incidono su errori di diritto). La Corte ha ritenuto la motivazione della corte d'appello adeguata e quindi insindacabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Riferimento formale agli obblighi di versamento del contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- La conoscenza dello stato di insolvenza ai fini della revocatoria fallimentare può essere provata con elementi indiziari, ma tali elementi devono dimostrare in modo effettivo la "scientia"; non sono sufficienti indizi deboli o isolate apparenze.
- La valutazione degli indizi e la sintesi circa l'esistenza della conoscenza costituiscono apprezzamenti di fatto del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art.360 n.5 c.p.c. (vizi di motivazione).
- Le censure fondate su presunte violazioni dell'art.116 c.p.c. sono ammissibili in Cassazione soltanto quando si dimostra che il giudice ha applicato un criterio valutativo improprio o ha attribuito alla prova un valore diverso da quello che la normativa prevede.
- In giudizi di revocatoria fallimentare è essenziale che la motivazione indichi chiaramente gli elementi che costituiscono la base della presunzione e il ragionamento logico con cui si perviene alla conclusione sulla conoscenza dell'insolvenza.
- Le spese seguono la soccombenza: la parte che perde il giudizio è generalmente condannata al pagamento delle spese e degli eventuali contributi previsti dalla normativa sui diritti giudiziari.
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