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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4482/2021 del 19/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per (i) errata applicazione del principio di consecutio tra procedure diverse (amministrazione controllata vs amministrazione straordinaria) e, soprattutto, per il computo del periodo sospetto calcolato a ritroso dalla data della domanda di ammissione anziché dalla data del decreto di ammissione; (ii) censura della esclusione dell'esenzione da revocatoria per pagamenti "nei termini d'uso", contestando la valutazione che le modifiche contrattuali non escludessero l'esenzione anche se riconducibili a prassi di crisi (pagamento "mano contro mano"); (iii) contestazione dell'omesso esame di fatti decisivi in ordine alla scientia decoctionis, sostenendo che il piano di rientro era stato rispettato e che modifiche successive agli accordi dimostrassero fiducia nella solvibilità della debitrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di consecutio tra amministrazione controllata e amministrazione straordinaria (quindi è possibile la retrodatazione dei termini), ma ha censurato il computo del periodo sospetto effettuato dalla corte d'appello, stabilendo che il computo a ritroso deve partire dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata e non dalla data della domanda. Per tale motivo la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame. Gli altri motivi proposti da Embraco sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la Corte ha confermato la corretta interpretazione del concetto di "termini d'uso" quale riferito alle modalità concrete tra le parti (non alla prassi settoriale) e ha ritenuto che gli elementi probatori posti a fondamento della scientia decoctionis fossero stati adeguatamente considerati dal giudice di merito, sicché l'omesso esame denunciato non è stato ritenuto un vizio di motivazione sussistente.

Norme richiamate

  • art. 67 legge fall.

    "pagamenti effettuati nei termini d'uso" (richiamato nel terzo comma, lett. a))

    Il periodo sospetto ai fini della revocatoria si retrodata nei casi di consecutio tra procedure; l'esenzione per pagamenti "nei termini d'uso" riguarda le modalità e i tempi usuali del rapporto tra le parti, non prassi generali di settore

  • art. 67, secondo comma, legge fall.

    Norma richiamata rispetto al computo del periodo sospetto: la Corte conferma che, per l'amministrazione controllata, il termine a ritroso va calcolato dalla data del decreto di ammissione

  • art. 69-bis, secondo comma, legge fall.

    Richiamata per chiarire che la regola applicabile al concordato preventivo (introdotta successivamente) non modifica il regime applicabile ratione temporis al caso in esame

  • art. 33 d.l. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012)

    Norma richiamata per delineare il regime normativo vigente al momento dei fatti e la non applicabilità retroattiva delle modifiche successive

  • art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione

    Limita il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione: la cassazione per vizio motivazionale è ammessa solo in presenza di omessa motivazione o di motivazione radicalmente contraddittoria o incomprensibile; l'omesso esame di fatti è sindacabile solo se il fatto era decisivo, risultava dagli atti e fu oggetto di discussione

Massime di principio

  • La consecutio tra amministrazione controllata e amministrazione straordinaria può operare: se sussiste continuità della situazione di difficoltà/insolvenza la retrodatazione del periodo sospetto è ammessa anche quando la prima procedura non richiede lo stato di insolvenza.
  • Il periodo sospetto va calcolato a ritroso a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura (atto formale di inizio), non dalla data della domanda.
  • L'esenzione dalla revocatoria per pagamenti "nei termini d'uso" va intesa in relazione alle modalità e ai tempi concretamente usuali tra le parti; modifiche delle condizioni di pagamento intervenute in stato di crisi sono scrutinabili e non estendono automaticamente la tutela al di là della normalità commerciale.
  • La scientia decoctionis può essere comprovata da elementi altamente presuntivi (entità del debito, modifiche contrattuali non rispettate, richieste di pagamento alla consegna, notizie di stampa rilevanti ecc.); tali elementi, ove valorizzati dal giudice di merito, sono difficilmente sindacabili in cassazione se ben motivati.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito sono vincolanti in Cassazione salvo vizio motivazionale grave; chi impugna deve individuare fatti decisivi non considerati oppure una manifesta carenza/contraddittorietà della motivazione per ottenere accoglimento.
  • In situazioni analoghe, chi riceve pagamenti durante una fase di crisi dovrebbe documentare che le modalità adottate rientrano nella consuetudine tra le parti e non costituiscono misure cautelative adottate dal creditore per limitare l'esposizione; viceversa il cedente/creditore rischia la revocatoria se le misure risultano reattive alla crisi e non usuali.

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