Cassazione Civile, Sentenza n. 9199/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto la restituzione di ingenti somme versate a titolo di IVA per operazioni rese all'ASL di Foggia, deducendo di non essere soggetto passivo IVA (società in house providing) e pertanto di aver versato importi indebitamente. Le richieste di rimborso riguardavano vari periodi (2009-2016) e furono inizialmente accolte in primo grado; l'Agenzia impugnò rilevando, tra l'altro, la tardività di alcune istanze, la mancanza di legittimazione per istanze relative a importi pagati tramite meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) e la soggettività passiva IVA della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Sanitaservice. Ha confermato che: (i) per le domande relative ai periodi più remoti (istanze B e D) opera il termine biennale di decadenza per la presentazione delle domande di rimborso ex art. 21 D.Lgs. n.546/1992 (quindi le istanze erano tardive); (ii) per l'istanza C la società non aveva legittimazione attiva, poiché l'imposta era stata effettivamente versata dall'ASL in virtù dello split payment e quindi l'ASL era l'unica legittimata a chiederne la restituzione; (iii) nel merito la Sanitaservice non è qualificabile come mera articolazione della ASL né come ente che agisca in veste di autorità pubblica, e pertanto è soggetto passivo IVA (applicabilità dell'art. 4 DPR 633/1972 letta insieme agli artt. 9 e 13 della Direttiva 2006/112/CE interpretati dalla giurisprudenza comunitaria). Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
"la domanda di restituzione di un'imposta non dovuta... non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"
Il termine biennale di decadenza per le domande di rimborso IVA trova applicazione anche quando si discute di versamenti ritenuti 'oggettivamente non dovuti'; non può essere sostituito dalla prescrizione decennale civile salvo casi particolari (es. rimborso effettuato in esecuzione di provvedimento coattivo a favore del committente).
D.P.R. n. 633/1972, art. 30-ter
"il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"
Integra nel sistemadell'IVA il principio della decadenza biennale per la restituzione, in linea con l'art. 21 del D.Lgs. 546/1992; la norma è coerente con la disciplina processuale di decadenza.
D.P.R. n. 633/1972, art. 4
L'art. 4 (lettura connessa agli articoli comunitari corrispondenti) definisce il soggetto passivo: la Corte ha ritenuto che la forma societaria e l'autonomia gestionale implicano la sussistenza di attività economica esercitata in modo indipendente, con conseguente assoggettabilità a IVA.
D.P.R. n. 633/1972, art. 17 (comma relativo allo split payment)
Lo split payment comporta che l'ente cessionario (ASL) versi l'IVA all'Erario; in caso di rimborso dell'imposta effettivamente pagata dall'ASL la legittimazione spetta a quest'ultima e non al fornitore, salvo ipotesi eccezionali (esecuzione coattiva che costringa il fornitore a rimborsare).
Direttiva 2006/112/CE, art. 9 e art. 13
Per escludere l'assoggettamento a IVA è necessario che l'attività sia esercitata da un ente pubblico e che tale ente agisca nella veste di autorità pubblica; entrambe le condizioni devono ricorrere. La Corte ha dato una lettura restrittiva di questa deroga.
Corte di giustizia UE, causa C-182/17 (Nagyszénás)
Conferma che l'esenzione/non assoggettamento richiede la congiunta sussistenza di attività svolta dall'ente pubblico e dell'esercizio della veste di autorità pubblica; applicata per escludere la qualifica di ente esente alla società in house in mancanza di prerogative pubbliche.
Corte di giustizia UE, causa C-174/14 (Saudaçor)
Utilizzata per distinguere la nozione di 'ente di diritto pubblico' ai fini degli appalti (più ampia) dalla nozione restrittiva ai fini IVA: i principi applicati al diritto degli appalti non si trasferiscono automaticamente all'interpretazione dell'esenzione IVA.
Massime di principio
- Termini di decadenza: per le domande di rimborso IVA si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992 (e dall'art. 30-ter DPR 633/72); la prescrizione civile decennale non sostituisce tale decadenza salvo casi eccezionali (p.es. rimborso eseguito in esecuzione di provvedimento coattivo a danno del prestatore).
- Split payment: se l'ente cessionario ha effettivamente versato l'IVA all'Erario tramite split payment, è l'ente (committente) il soggetto titolato a chiedere la restituzione; il fornitore conserva la qualifica di debitore IVA ma la legittimazione al rimborso è normalmente del soggetto che ha effettivamente pagato l'imposta, salvo che il fornitore sia stato costretto a rimborsare il committente per provvedimento coattivo.
- Società in house providing e IVA: la mera partecipazione pubblica o il controllo 'analogo' non eliminano automaticamente l'autonomia giuridica e gestionale della società; se la società agisce con autonomia e senza prerogative di pubblica autorità non è esclusa dall'ambito IVA e resta soggetto passivo.
- Interpretazione restrittiva delle esenzioni: le deroghe all'assoggettamento IVA (enti pubblici/autorità pubbliche) vanno interpretate restrittivamente rispetto alle definizioni estensive usate in altri rami del diritto (es. appalti pubblici); non si possono trasferire automaticamente principi di una disciplina all'altra.
- Strategia processuale: in ipotesi di rimborso IVA è cruciale valutare tempestivamente la decorrenza dei termini e chi ha effettivamente effettuato il versamento (fornitore vs. committente) prima di proporre ricorsi; considerare l'eventuale necessità di coinvolgere l'ente acquirente quando il pagamento è avvenuto tramite split payment.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9150/2023 del 03/04/2023
- Sentenza civile · 3 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9156/2023 del 03/04/2023
- Sentenza civile · 3 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9157/2023 del 03/04/2023
- Sentenza civile · 3 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9181/2023 del 03/04/2023
- Sentenza civile · 3 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9225/2023 del 03/04/2023
- Sentenza civile · 4 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9294/2023 del 04/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →