Cassazione Civile, Sentenza n. 9181/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
CIPNES lamentava che linee elettriche/elettrodotti di ENEL attraversavano il sottosuolo e il soprasuolo di terreni di sua proprieta' senza autorizzazione. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimita' della servitu' e la costituzione coattiva ex art. 1032 c.c., con regolamentazione delle modalita' di esercizio e determinazione di indennita', oltre al risarcimento del danno. ENEL, costituitasi, ha svolto domanda riconvenzionale di usucapione della servitu' e, in via subordinata, della prescrizione del diritto all'indennita'. I giudici di merito avevano ritenuto inammissibili le domande; CIPNES ha proposto ricorso per cassazione su piu' motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di CIPNES. Ha ritenuto che CIPNES, quale proprietario del fondo asservito, non avesse legittimazione a chiedere la costituzione giudiziale coattiva della servitu', potendo perseguire l'azione negatoria per la rimozione delle opere e il ripristino della piena disponibilita' dominicale. Inoltre la Corte ha osservato che, per i cavi/fili funzionali alle reti di comunicazione elettronica, il potere di costituire la servitu' su fondi privati e' attribuito all'amministrazione pubblica (art. 92, comma 1, d.lgs. n. 259/2003) che procede mediante provvedimento amministrativo ablatorio (DPR n. 327/2001 e legge n. 166/2002); ne consegue che la disciplina degli artt. 1032 e ss. c.c. non trova applicazione e la costituzione coattiva non puo' essere disposta da pronuncia giudiziale. La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla CTU, all'omessa pronunzia e alla determinazione dell'oggetto, dichiarando infondati o inammissibili i motivi di cassazione; il ricorso incidentale di ENEL e' stato dichiarato assorbito. CIPNES e' stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compenso (oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%). La Corte ha dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo il DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1032 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente per la costituzione di servitu' coattive; la Corte ha ritenuto che, se la legge attribuisce la potestà di imporre la servitù all'autorità amministrativa, la disciplina degli artt. 1032 ss. c.c. non si applica e non puo' derivarne un potere giudiziale di costituzione coattiva.
art. 92 d.lgs. n. 259/2003
Stabilisce che il potere di costituire servitu' per i fili e cavi funzionali alle reti di comunicazione elettronica e' attribuito alla pubblica amministrazione; la Corte ha interpretato tale norma come esclusiva competenza amministrativa per l'imposizione delle servitu'.
D.P.R. n. 327/2001
Normativa procedurale amministrativa evocata come procedura tramite la quale la P.A. puo' adottare provvedimenti ablativi per la costituzione di servitu' su fondi privati.
legge n. 166/2002
Richiamata come parte del quadro normativo che disciplina la costituzione amministrativa di servitu' per infrastrutture di comunicazione.
art. 2043 c.c.
Norma sulla responsabilita' civile aquiliana: la Corte ha osservato che la domanda risarcitoria del CIPNES era carente di indicazioni temporali e spaziali necessarie per fondare il danno e quindi inadeguata.
artt. 163 e 164 c.p.c.
Regole sulla determinazione dell'oggetto della domanda e sull'ordine al fine di integrare/rinnovare la citazione in caso di domanda non sufficientemente determinata; la Corte ha rilevato che, anche se applicabili, l'indeterminatezza non era decisiva rispetto alla carenza di interesse/legittimazione.
art. 91 c.p.c.
Disposizione sulle spese processuali e loro eventuale compensazione: la Corte ha ricordato che la compensazione e' rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non e' censurabile in cassazione senza specifico vizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato qualora ricorrano i relativi presupposti.
art. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione ai limiti della valutazione delle prove: il giudice può valutare le prove proposte dalle parti ai sensi dell'art. 116; e' inammissibile dedurre in cassazione che il giudice abbia usato prove non introdotte dalle parti salvo i casi consentiti dall'art. 115.
Massime di principio
- Se la legge attribuisce espressamente alla pubblica amministrazione il potere di imporre una servitu' su fondi privati (es. per reti di comunicazione), la costituzione coattiva non puo' essere ottenuta tramite pronuncia giudiziale; la via e' il provvedimento amministrativo ablativo.
- Il proprietario del fondo asservito, per ottenere la rimozione di opere abusive, esercita l'azione negatoria (actio negatoria) piuttosto che una domanda di costituzione coattiva della servitu'.
- Le domande risarcitorie devono indicare elementi temporali e spaziali precisi (ambito e durata dell'occupazione) per consentire la quantificazione del danno; mancanze possono portare all'inammissibilita' o al rigetto.
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi impugna deve indicare esattamente i passaggi probatori o peritali ritenuti omessi o travisati e trascriverne i passaggi essenziali per consentire il controllo di logicita' e motivazione.
- La indeterminatezza del petitum o della causa petendi puo' comportare l'ordine di integrazione ai sensi degli artt. 163-164 c.p.c., ma il giudice di merito puo' comunque decidere la causa sulla base dell'interesse e della legittimazione; l'indeterminatezza e' decisiva solo se impedisce l'identificazione della domanda.
- La compensazione delle spese processuali e' rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non e' facilmente censurabile in cassazione senza specifico motivo di gravame.
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