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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9156/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Palazzesi avverso la revoca del decreto ingiuntivo, per la mancata indicazione e produzione delle scritture di comparazione e per la mancata richiesta/adozione di CTU calligrafica; il ricorrente deduceva violazione degli artt. 216 e 217 c.p.c. (onere di produzione delle scritture di comparazione e doveri del giudice in caso di verificazione) e censurava la valutazione della Corte d'appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali: il ricorrente non ha rispettato i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 348-ter c.p.c. (doppio deposito/copia autentica della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata) e la tempestività del ricorso non è stata dimostrata (il ricorrente affermava di aver ricevuto l'ordinanza il 1° luglio 2016, ma la notificazione del ricorso in cassazione è avvenuta l'11 gennaio 2017, oltre il termine di legge). La Corte ha quindi rigettato il ricorso per inammissibilità senza entrare nel merito delle censure sulla verificazione; non si è pronunciata sulle spese processuali per mancanza di attività difensiva degli intimati. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 216 c.p.c. comma 1

    La norma disciplina la verificazione delle scritture private; il ricorrente sosteneva che l'onere di produzione delle scritture di comparazione non è assoluto ma subordinato all'esistenza e al possesso delle stesse; dal testo della sentenza risulta che tale censura non è stata esaminata nel merito per il difetto procedurale del ricorso

  • art. 217 c.p.c.

    Norma che detta i poteri del giudice nel disporre cautele per la custodia del documento oggetto di contestazione in caso di verificazione; il ricorrente lamentava che il giudice non avrebbe adottato le necessarie cautele, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamata dalla Corte d'appello nell'ordinanza di inammissibilità dell'appello per la valutazione dell'opportunità di verificazione e delle prove documentali; si collega alla valutazione sulla mancanza delle scritture di comparazione

  • art. 348-bis c.p.c.

    Norma relativa all'ordinanza di inammissibilità dell'appello; la Corte d'appello aveva pronunciato ai sensi di questa disposizione quando ha dichiarato l'appello inammissibile

  • art. 348-ter c.p.c. comma 3

    Stabilisce i termini e le modalità per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando sia intervenuta un'ordinanza di inammissibilità dell'appello; la Cassazione ha richiamato l'obbligo, per la procedibilità, del deposito delle copie autenticate della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata, e ha ritenuto mancanti i presupposti di tempestività

  • art. 369 c.p.c. comma 2

    Collegata al requisito di procedibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato il duplice onere di deposito previsto per la verifica della tempestività del ricorso

  • art. 327 c.p.c.

    Citato in relazione al cd. termine lungo: in mancanza di comunicazione o notificazione l'appello può essere proposto entro il termine lungo; la Corte ha ricordato che, se il ricorrente avesse chiesto il fascicolo d'ufficio, la Corte avrebbe potuto verificare la tempestività anche d'ufficio

  • Giurisprudenza (Sez. Un.)

    Riferimenti alle Sezioni Unite (n.11850/2018 e n.25513/2016) in tema di oneri documentali e verifiche di tempestività e procedibilità dei ricorsi; la Corte richiama tali principi per sostenere l'obbligo del doppio deposito

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 (e comma 1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze che dichiarano inammissibile l'appello è essenziale rispettare i requisiti procedurali di deposito: depositare copia autentica sia della sentenza di primo grado sia dell'ordinanza impugnata per consentire la verifica della tempestività.
  • La tempestività del ricorso deve essere dimostrata; in mancanza di prova della data di comunicazione/notificazione, il ricorrente dovrebbe chiedere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice a quo affinché la Corte possa verificare d'ufficio i termini (cd. possibilità limitata di sanare il difetto).
  • Quando si chiede la verificazione di una scrittura privata, è importante indicare l'esistenza e il possesso di scritture di comparazione o motivare l'impossibilità di produrle; la mancata produzione può rendere la richiesta inefficace, ma la valutazione può essere preclusa se sussistono vizi procedurali dell'impugnazione.
  • Se si richiede una CTU calligrafica o misure cautelari per la custodia del documento, tali istanze devono essere formulate e motivate in modo chiaro nel corso del processo, e il giudice può essere chiamato a disporre misure di conservazione; tuttavia, anche questi rilievi possono non essere esaminati se il ricorso è inammissibile per vizi procedurali.
  • Il mancato rispetto degli obblighi formali e procedurali (termine, deposito documenti, corretta indicazione del provvedimento impugnato) può determinare l'inammissibilità del ricorso senza che il merito delle censure venga esaminato.

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