Cassazione Civile, Sentenza n. 9225/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento relativi al 2008 con i quali l'Agenzia aveva escluso i requisiti per le agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche e aveva qualificato l'associazione come ente commerciale, riclassificando redditi e disconoscendo costi; venivano altresì contestate sanzioni ai soci. In Cassazione i ricorrenti deducevano plurime censure: nullità o inammissibilità dell'appello per firma di soggetto privo di potere; omessa integrazione del contraddittorio (litisconsorzio) rispetto a terzi ritenuti partecipe alla gestione; vizi di attribuzione di qualifica di legale rappresentante; violazione di norme del TUIR rilevanti per la qualifica non commerciale (art. 143, 148, 149) e mancato accertamento della prevalenza di attività commerciale; omesso esame di prove e dedotta illegittimità della sottoscrizione dell'atto impositivo per mancanza della delega adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi sollevati. In particolare: 1) non è stata provata l'usurpazione del potere di impugnare da parte del sottoscrittore dell'appello, per cui l'impugnazione dell'Ufficio è presumibilmente valida; 2) la mancata iniziale riunione dei ricorsi non ha pregiudicato il contraddittorio quando le parti erano consapevoli dell'atto e delle questioni (ricomposizione conseguente avvenuta in appello); 3) l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio rispetto alla sig.ra Boscaini è infondata per mancata allegazione di elementi specifici che la colleghino, a fini di pretesa impositiva, alla distribuzione di utili o a ruoli esterni rilevanti; 4) la Corte ha confermato che il rispetto delle formalità statutarie e della democraticità è condizione per le agevolazioni e che il giudice di merito può valutare indizi (es. bar, servizi, mancanza di democraticità) per ritenere l'ente di natura commerciale; 5) la delega interna e la firma del funzionario non sono state invalidate per carenza di potere, salvo prova di usurpazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento delle somme liquidate.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 148
Le formalità e le clausole statutarie previste dall'art. 148 sono condizione per fruire delle agevolazioni fiscali; la loro mancata osservanza costituisce elemento decisivo per la perdita della qualifica di ente non commerciale
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 149
"indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta"
La norma consente di accertare la natura commerciale dell'ente anche indipendentemente dallo statuto, mediante accertamento di fatto sulla prevalenza dell'attività commerciale
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 143
Rilevanza della corretta imputazione dei corrispettivi e dei costi di diretta imputazione per valutare se ricavi rientrino nell'attività istituzionale; la Corte ha ritenuto però che la CTR si sia basata primariamente su profili statutari e indiziari
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 14
Norma sul contraddittorio e sulla partecipazione dei litisconsorti necessari; la Corte ha ritenuto che la ricomposizione del contraddittorio in appello possa sanare separazioni iniziali se sussiste consapevolezza e identità delle questioni
Codice di procedura civile - art. 112
L'obbligo di trattare tutte le questioni dedotte: la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo di mancata pronuncia quando la stessa eccezione non era stata adeguatamente formulata o provata
Codice di procedura civile - art. 115
Regole sul travisamento della prova: la Corte ha escluso che vi fosse un omesso esame tale da configurare travisamento, trattandosi di rivalutazione del merito riservata al giudice di merito
Codice di procedura civile - art. 360
Norma sulla cassazione dei motivi: la Corte ha valutato inammissibili molte censuresul presupposto che miravano alla rinnovazione del giudizio di merito
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43
Riferimento alla validità degli atti impositivi e alle deleghe; la Corte ha ritenuto che la presunzione di riferibilità dell'atto all'ufficio titolare opera se non dimostrata usurpazione del potere
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90
Norma richiamata sulla incompatibilità di cariche e vincoli informativi; la Corte ha considerato la violazione quale elemento indiziario ma non decisivo da solo
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 4
Norma sul regime IVA ed operatività commerciale: richiamata per i profili di attività commerciale svolta dall'associazione
d.P.R. 30 maggio 2002 - art. 13 comma 1-quater
Riferimento procedurale con effetti sulle spese e contributo unificato, applicato nella liquidazione delle spese di giudizio
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un'associazione come ente non commerciale dipende sia dalla forma statutaria (clausole di democraticità) sia dall'accertamento di fatto: violazioni statutarie e indizi concreti di attività commerciale possono giustificare la perdita delle agevolazioni
- La mera presenza di servizi commerciali (bar, sale ristoro, personal trainer) costituisce elemento indiziario rilevante ma il giudice deve collegare tali elementi alla mancanza di democraticità o alla prevalenza commerciale per escludere la natura non commerciale
- La mancata iniziale riunione dei ricorsi di più soggetti non impedisce la decisione se in seguito il contraddittorio viene ricomposto e le parti erano consapevoli dell'atto e delle questioni; la sua assenza deve essere specificamente dedotta e provata
- Per invalidare un atto dell'amministrazione per difetto di sottoscrizione o delega occorre provare l'usurpazione del potere; di norma si presume che gli atti provenienti dall'ufficio esprimano la volontà dell'ufficio stesso
- Le censure che mirano a rimettere in discussione le valutazioni di fatto operate dal giudice di merito sono spesso inammissibili in Cassazione: il controllo di legittimità non è un terzo grado di merito
- La prova della distribuzione di utili o della loro imputazione indiretta agli associati è decisiva per ritenere necessari i litisconsorti (associati) nel giudizio; senza tale prova non sussiste automaticamente il contraddittorio necessario tra associazione e singoli
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