Cassazione Civile, Sentenza n. 37971/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di atti di pignoramento presso terzi e di undici cartelle di pagamento per mancata/notifica invalida delle cartelle; il ricorrente deduceva che i pignoramenti erano fondati su cartelle mai notificate e chiedeva l'annullamento del primo atto dell'esecuzione forzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo fondata la censura sulla giurisdizione: ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso la competenza del giudice tributario e ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo la controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Indica l'ambito di compentenza del giudice tributario; la Corte ha ritenuto che rientra nel novero delle azioni esperibili davanti al giudice tributario la richiesta di annullamento del primo atto dell'esecuzione forzata derivante da atti impositivi non notificati correttamente.
d.lgs. n.546 del 1992, art.2, comma 1
Utilizzato per sostenere che l'opposizione agli atti esecutivi tributari cade nella giurisdizione del giudice tributario; la Corte richiama questa norma unitamente ad altre per delimitare la competenza.
Richiamata come parte del quadro normativo che attribuisce al giudice tributario la cognizione delle impugnazioni relative agli atti di esecuzione tributaria.
d.lgs. n.546 del 1992, art.59, comma 1, lett. a)
Norma richiamata dalla Corte per designare la Commissione Tributaria Provinciale di Milano quale organo cui rinviare la controversia per la prosecuzione del giudizio, confermando la giurisdizione tributaria sulla materia.
Richiamato come parte della disciplina processuale che collega gli atti di riscossione (cartelle) e le impugnazioni possibili davanti al giudice tributario.
codice di procedura civile, art.617
Richiamato per il coordinamento tra rimedi esperibili contro il pignoramento e la relativa competenza; contribuisce a inquadrare l'opposizione agli atti esecutivi nel contesto processuale.
codice di procedura civile, art.360, primo comma, n.1
Norma di cassazione per violazione di legge: la censura relativa alla giurisdizione è stata dedotta in base a questa disposizione come motivo di ricorso per cassazione.
codice di procedura civile, art.374, primo comma
Richiamato per l'ammissibilità e scrutinio del motivo di ricorso relativo alla giurisdizione in sede di cassazione.
decreto-legge n.137 del 2020, art.23, comma 8-bis (conv. con modifiche dalla legge n.176 del 2020)
Norma che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio o secondo specifiche forme processuali adottate durante il periodo emergenziale; richiamata procedimentalmente.
Sezioni Unite, sentenza n.13913 del 5.6.2017
In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Giurisprudenza chiave: stabilisce il principio che le opposizioni agli atti esecutivi tributari basate su omessa o invalida notifica della cartella di pagamento devono essere proposte davanti al giudice tributario e consistono nell'impugnazione del primo atto che manifesta la volontà di riscossione.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta un pignoramento sostenendo che esso si fonda su cartelle di pagamento mai notificate o notificate invalidamente, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario e non dell'ordinario.
- L'opposizione deve essere configurata come impugnazione del primo atto in cui si manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario (es. la cartella), non meramente come doglianza sul pignoramento in astratto.
- Quando la questione principale è di giurisdizione, la Corte di Cassazione può pronunciarsi e, in caso di accoglimento, cassare la decisione che aveva dichiarato incompetente il giudice tributario e rinviare la causa al giudice tributario competente.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite costituisce parametro vincolante per valutare la competenza in materia di opposizione agli atti esecutivi tributari; i giudici di merito devono applicare tale principio.
- In situazioni analoghe è importante documentare la mancata/notifica invalida delle cartelle prodromiche al pignoramento e dedurre espressamente l'annullamento del primo atto di esecuzione per prospettare correttamente la competenza del giudice tributario.
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