Cassazione Penale, Sentenza n. 18051/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vizio di motivazione e per specifiche doglianze: per Anna Napoletano si è invocata la non punibilità per stato di necessità (art. 131-bis c.p.) rispetto ai reati a lei addebitati e si contestava che non fosse stata quantificata l'energia elettrica sottratta; per Ciro De Stefano si chiedeva la riqualificazione della sua condotta in favoreggiamento (art. 378 c.p.) con conseguente causa di esclusione della punibilità (art. 384 c.p.) e si deduceva che egli, essendo agli arresti domiciliari, fosse costretto subire la condotta della moglie; è stata altresì chiesta l'esclusione della recidiva. In generale si contestava che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza motivare adeguatamente sulle specifiche censure
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque ricostruito i fatti e motivato la decisione, senza travisamento della prova. Ha escluso la riqualificazione della fattispecie di De Stefano in favoreggiamento perché la Corte d'appello ha spiegato perché lo ha ritenuto concorrente nel reato; le censure in proposito erano generiche e non specifiche. Ha respinto la richiesta di applicazione dello stato di necessità per la Napoletano, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la mera indigenza non integra lo stato di necessità in assenza dell'elemento dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo. Ha giudicato inammissibile il gravame sulla recidiva, atteso che le deduzioni erano generiche; ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis perché il delitto di furto pluriaggravato è punito con pena detentiva il cui massimo superava i limiti richiesti dalla norma vigente al tempo della sentenza impugnata. I condannati (De Stefano e Napoletano) vedono confermate le condanne di merito: responsabilità in concorso per contrabbando di tabacchi lavorati esteri per entrambi e, per Napoletano, il furto aggravato di energia elettrica; pene confermate (un anno e sei mesi di reclusione e euro 83.400 di multa) e condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma sul contrabbando (qui riferita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto sussistente la responsabilità dei ricorrenti per il reato ex art. 291-bis.
Codice penale, art. 624 e art. 625
Norme sul furto e sulle aggravanti. La Napoletano è stata ritenuta responsabile di furto aggravato di energia elettrica; la gravità del reato (pena detentiva con massimo superiore alla soglia prevista) ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis.
Non punibilità per particolare tenuità del fatto o causa di non punibilità legata alla minore gravità della punizione. La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile alla fattispecie di furto pluriaggravato perché la pena detentiva prevista eccedeva i limiti richiesti dalla norma nella versione vigente al momento della sentenza impugnata; la novella legislativa successiva non era applicabile retroattivamente alle statuizioni impugnate.
Articolo evocato per una possibile riqualificazione in favoreggiamento. La Corte ha ritenuto che la condotta di De Stefano costituisse concorso nel reato e non potesse dunque essere riqualificata come favoreggiamento, così escludendo la causa di esclusione della punibilità prospettata.
Articolo evocato quale possibile causa di esclusione della punibilità connessa alla riqualificazione; la Corte ha ritenuto irrilevante l'applicazione di tale causa perché la riqualificazione richiesta non era fondata.
Norma che ha consentito la presentazione di una requisitoria scritta da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione; la requisitoria ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. d) e art. 591 comma 1 lett. c), art. 591 comma 4
Norme procedurali richiamate per affermare l'inammissibilità dei motivi di gravame formulati in maniera generica (in particolare in tema di esclusione della recidiva).
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che permette alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in presenza di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa; applicata per condannare i ricorrenti a pagare le spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- La mera condizione di indigenza o bisogno economico non integra di per sé lo stato di necessità: è necessario dimostrare l'attualità e l'inevitabilità del pericolo e l'impossibilità di ricorrere a mezzi leciti alternativi
- Le domande di riqualificazione della fattispecie penale in senso favorevole al ricorrente richiedono censure specifiche e motivate; affermazioni generiche o alternative non specificate sono destinate all'inammissibilità
- Le contestazioni generiche sulla recidiva prive di elementi specifici sul contenuto e l'attualità dei precedenti sono inammissibili in sede di gravame
- L'applicabilità di istituti di non punibilità legati a limiti di pena (es. art. 131-bis) va valutata alla luce della pena prevista per il reato al momento della pronuncia; se la normativa prevede soglie massime/minime non superabili, reati con pene oltre tali soglie ne restano esclusi
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibili ricorsi che non espongono censure specifiche o non dimostrano travisamento della prova; ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende
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