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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03464/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che, definendo il procedimento con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 13.000 di multa per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, disponendo altresì la confisca di euro 8.420 sequestrati. Con l'unico motivo deduceva l'inosservanza dell'art. 240-bis c.p. e l'illogicità/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la confisca della somma di denaro non dovesse essere mantenuta e chiedendone la revoca. La Corte osserva che il ricorso si fonda su principi riferiti alla previgente disciplina e a fattispecie diverse (in particolare al comma 5 dell'art. 73 e alla confisca ex art. 240 c.p.), non pertinenti al caso concreto, e che invece per il reato di cui all'art. 73, comma 1, è possibile la confisca del denaro secondo l'art. 240-bis c.p., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, quando il condannato non ne giustifichi la provenienza e la disponibilità risulti sproporzionata rispetto al reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché il giudice di merito aveva correttamente applicato la disciplina della confisca in casi particolari: la somma sequestrata era stata rinvenuta in parte insieme alla sostanza stupefacente, non era stata fornita una credibile giustificazione della provenienza del denaro, e la disponibilità appariva sproporzionata rispetto a un reddito nullo, anche considerando che l'imputato era privo di fissa dimora. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente; nel caso concreto costituisce il reato oggetto di patteggiamento e il presupposto della confisca contestata.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento.

  • art. 240-bis c.p.

    Prevede la confisca in casi particolari; la Corte afferma che può applicarsi al denaro trovato in possesso dell'imputato se non ne sia giustificata la provenienza e vi sia sproporzione rispetto al reddito.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È richiamato come norma che opera il rinvio all'art. 240-bis c.p. per i reati in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte vi fa applicazione aumentando la sanzione nei limiti consentiti.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    È richiamato come base della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere che l'inammissibilità sia dipesa senza colpa del ricorrente, consentendo così la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere disposta secondo la disciplina della confisca in casi particolari, quando il condannato non sappia giustificarne la provenienza e il valore risulti sproporzionato rispetto al reddito o alle condizioni economiche.
  • Nel valutare la legittimità della confisca di somme di denaro, il giudice può fondarsi su elementi sintomatici come il rinvenimento del denaro insieme allo stupefacente, l'assenza di una credibile spiegazione dell'origine delle somme, il reddito nullo e l'assenza di stabile dimora, se tali dati sorreggono una motivazione congrua e non contraddittoria.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su principi giurisprudenziali riferiti a fattispecie normative diverse e non pertinenti rispetto a quella decisa, senza scalfire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non emerga che la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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