Cassazione Civile, Ordinanza n. 01213/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva insinuato al passivo del procedimento concorsuale dell'ente una pretesa per differenze retributive, deducendo due profili distinti: da un lato l'erroneità del proprio inquadramento contrattuale, sostenendo che le declaratorie collettive applicabili lo collocassero nell'Area B e non nell'Area A; dall'altro lo svolgimento in concreto di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuite, con attività di autista soccorritore che, secondo il ricorso, andavano ben oltre il mero supporto tecnico e includevano compiti sanitari e operativi nel processo di soccorso. Il ricorrente censurava il decreto del Tribunale di Roma per violazione delle norme del CCNL e del contratto integrativo richiamati, nonché dell'art. 36 Cost., lamentando che il giudice di merito avesse ricondotto tali mansioni alla sola Area A senza svolgere il necessario raffronto analitico tra le declaratorie contrattuali tempo per tempo vigenti e le attività concretamente espletate. Sosteneva inoltre che la prescrizione quinquennale non potesse decorrere prima della stabilizzazione del rapporto avvenuta nel 2014, essendo stata presentata la domanda giudiziale nel 2016.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa alle differenze retributive fondate sullo svolgimento in concreto di mansioni superiori, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al medesimo Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame mediante il c.d. giudizio trifasico. È stata invece respinta la doglianza relativa al preteso errore di inquadramento contrattuale, ritenuta apodittica per il periodo anteriore al contratto integrativo e infondata per il periodo successivo alla luce della giurisprudenza già consolidata, che esclude che la contrattazione integrativa della Croce Rossa abbia ricollocato il personale tra le aree, limitandosi a ridefinire i profili professionali. Il giudice di rinvio dovrà individuare la contrattazione collettiva applicabile per ciascun periodo, comparare le declaratorie di Area A e Area B e verificare se le mansioni svolte in concreto, con abitualità e prevalenza qualitativa e quantitativa, siano sussumibili nell'area superiore, ai fini del solo trattamento economico previsto dall'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001.
Norme richiamate
Indica il rimedio di opposizione allo stato passivo nel procedimento concorsuale da cui origina la controversia.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, sotto forma di violazione di legge.
artt. 7 e 8 C.C.N.L. integrativo Croce Rossa Italiana 1998/2001
Rilevano per la classificazione delle declaratorie delle aree e dei profili professionali nel periodo iniziale del rapporto.
art. 6 C.C.N.L. 2006-2009
Richiamato come parametro contrattuale per il periodo successivo della prestazione lavorativa.
art. 12 del contratto integrativo del C.C.N.L. 2006-2009 del 18 febbraio 2009
La Corte ribadisce che non è nullo e non ricolloca il personale tra aree diverse, ma ridefinisce i profili professionali ai fini di assunzioni e inquadramenti successivi.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva commisurata alle mansioni effettivamente svolte.
La Corte richiama il precedente motivazionale senza ripeterlo integralmente, per relationem.
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
È menzionato come parametro per escludere la nullità del contratto integrativo.
art. 22, comma 1, lett. a), contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001
Usato come limite rispetto al quale la contrattazione integrativa non risulta in contrasto.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
La sussunzione delle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato rileva ai soli fini retributivi, non del riconoscimento della superiore qualifica.
Massime di principio
- Nelle controversie sullo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve compiere un giudizio trifasico: individuare l'inquadramento posseduto, individuare quello rivendicato e confrontare entrambi con le mansioni concretamente svolte in termini di abitualità e prevalenza, non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale.
- Quando la vicenda lavorativa attraversa più discipline collettive succedutesi nel tempo, il raffronto va effettuato per ciascun periodo con la contrattazione collettiva ratione temporis vigente, da acquisire e conoscere anche d'ufficio secondo il principio iura novit curia.
- È censurabile la decisione di merito che si limiti a formule generiche sul maggiore contenuto professionale di un'area, senza una comparazione analitica tra le declaratorie contrattuali applicabili e le attività concretamente svolte dal dipendente.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori incide sul trattamento economico, non comporta di per sé il riconoscimento della superiore qualifica, salvo diversa previsione normativa.
- La contrattazione collettiva può ridefinire i profili professionali e le aree di appartenenza senza che ciò integri automaticamente una ricollocazione del personale in senso traslativo tra aree, né una lesione di diritti individuali già maturati in assenza di specifiche norme transitorie contrarie.
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