Cassazione Penale, Sentenza n. 22938/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello al proprio difensore: la notifica via PEC era stata inviata a un omonimo Avv. Salvatore Loggia (classe 1971) mentre il difensore effettivo era Avv. Salvatore Loggia, classe 1981. Si denuncia nullità ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., anche in combinato con l'art. 179 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: è stata accertata l'omessa notificazione del decreto di citazione in appello al difensore per errore di omonimia. Per tale nullità (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) la sentenza impugnata è stata annullata. Tuttavia l'annullamento è stato disposto senza rinvio perché il reato di truffa (art. 640 c.p.) si era già estinto per prescrizione, calcolata sul massimo edittale (tre anni) e tenendo conto degli atti interruttivi e dell'assenza di cause di sospensione: prescrizione intervenuta il 02/02/2020.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
La Corte ha ritenuto sussistente la nullità della notificazione perché il decreto non è stato notificato al difensore effettivo dell'imputato ma ad un omonimo, configurando così una nullità rilevante ai sensi di questa norma.
Richiamata dal ricorrente in combinato con l'art. 178; la decisione si è comunque concentrata sull'art. 178 come titolo della nullità per omessa notifica al difensore.
art. 640, comma primo, cod. pen.
art. 640, comma primo, cod.pen. (massima pena anni tre di reclusione)
La norma definisce il massimo edittale per il reato di truffa; la Corte ha usato il massimo edittale per calcolare il termine di prescrizione da applicare retrospettivamente al fatto indicato nel capo d'imputazione.
artt. 157 e 161, cod.pen.
Norme applicate per il calcolo della prescrizione (termini e effetto degli atti interruttivi e delle possibili cause di sospensione); la Corte le ha applicate per stabilire che la prescrizione del reato è intervenuta il 02/02/2020.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali via PEC al soggetto sbagliato (anche se omonimo) è idonea a determinare la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 178 c.p.p. quando l'atto non raggiunge il difensore effettivo.
- La nullità per omessa notifica al difensore incide sul diritto di difesa e può comportare l'annullamento della sentenza di condanna.
- Se, però, nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio (cioè senza disporre un nuovo processo), pronunciando la cessazione del procedimento per estinzione del reato.
- Per il calcolo della prescrizione si deve fare riferimento al massimo edittale previsto per il reato e tener conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione; è fondamentale ricostruire la cronologia processuale completa.
- In presenza di omonimia tra professionisti la parte che lamenta la nullità deve documentare l'errore di indirizzo/identificazione (es. diversa data di nascita o altro dato anagrafico) per provare la mancata notificazione al difensore effettivo.
- In casi simili il rimedio utile dipende dalla situazione temporale: se la prescrizione non è ancora maturata, l'annullamento può portare al rinvio per nuovo processo; se la prescrizione è maturata, si ottiene l'annullamento senza rinvio.
- Prassi difensiva consigliata: verificare sempre la corretta ricezione delle notifiche via PEC e, in caso di mancata notifica, tempestivamente sollevare la relativa nullità per tutelare il diritto di difesa.
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