Cassazione Penale, Ordinanza n. 26751/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la sua responsabilità per furto, furto in abitazione ed evasione. Con il primo motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione per la mancata riqualificazione del furto in abitazione in ricettazione, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse erronea e dovesse portare a un diverso inquadramento giuridico. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge sulla validità della querela, contestando che un atto intestato 'denuncia-querela' e sottoscritto dalla persona offesa potesse valere come querela. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendola contraddittoria e non adeguatamente esplicativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che la volontà di querelare può desumersi dalla qualificazione dell'atto come 'denuncia-querela', dalla sottoscrizione della persona offesa e dagli ulteriori elementi sintomatici; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato solo come norma invocata dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto da furto in abitazione a ricettazione; la Corte non accoglie la tesi e ribadisce che non è consentita in cassazione una rilettura del fatto volta a ottenere una diversa qualificazione fondata su una nuova valutazione probatoria.
Non è citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama il principio di diritto sulla validità della querela: la volontà di perseguire l'autore del reato deve risultare in modo univoco dall'atto e dal comportamento della persona offesa.
Le attenuanti generiche vengono esaminate sotto il profilo del diniego: la Corte ribadisce che il giudice di merito può fondarlo sui soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione di merito, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
- La validità della querela può essere desunta dal contenuto complessivo dell'atto, dalla sua qualificazione formale come denuncia-querela, dalla sottoscrizione della persona offesa e da ulteriori comportamenti concludenti che esprimano la volontà punitiva.
- Nel valutare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La censura in cassazione del diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una contestazione meramente fattuale o in una richiesta di diversa ponderazione del materiale probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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