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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33029/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale, censurando il giudizio di responsabilità e la sussistenza dei requisiti strutturali della fattispecie. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, in parte diretti a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e comunque generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    È richiamato come base della condanna confermata in sede di merito; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure che attaccavano il giudizio di responsabilità e gli elementi costitutivi della fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    È il presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, perché tali profili attengono al merito.
  • Le doglianze sono inammissibili anche quando siano generiche e non si misurino con gli argomenti decisivi posti a base della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

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